Come fare perImposte

Super Ace, gli aumenti del capitale rilevano fino a fine anno

di Barbara Marini

  • Quando Fino alla scadenza della presentazione Redditi esercizio 2021

  • Cosa scade Invio comunicazione preventiva

  • Per chi Società e persone fisiche in contabilità ordinaria

  • Come adempiere Compilazione comunicazione e utilizzo del credito in F24 (o variazione in diminuzione nella prossima dichiarazione)

1In sintesi

Le modalità, i termini e il contenuto della comunicazione preventiva da inviare da parte delle imprese interessate a godere della c.d. super Ace sono analizzate nel provvedimento 238235 pubblicato dall’agenzia delle Entrate il 17 settembre 2021.

L’agevolazione si basa:
● su un diverso criterio di calcolo dell’Ace: il coefficiente è pari al 15% e non all'1,3%; non viene operato alcun ragguaglio ad anno per i versamenti in denaro e le rinunce dei soci ai crediti; non viene operato il raffronto tra l’incremento del capitale proprio con il limite del patrimonio netto;
● sulla possibilità di fruire il beneficio fiscale sotto forma di credito d’imposta utilizzabile nel modello F24 previo invio di una specifica comunicazione: il credito è calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires.

Gli incrementi del patrimonio netto rilevanti ai fini della super Ace (articolo 19 del Dl 73/2021) sono quelli effettuati fino al 31 dicembre 2021 e non possono superare il tetto dei 5 milioni di euro (gli importi eccedenti ricadono nel tradizionale calcolo dell’Ace “ordinaria”).

Vediamo, dopo una breve illustrazione delle modalità operative per la fruizione del credito d’imposta, gli aspetti relativi al calcolo della super Ace e alla restituzione (c.d. recapture) dell’agevolazione.

2La comunicazione preventiva

L’articolo 19, comma 3, del Dl 73/2021 replicato dall’articolo 4.2 del provvedimento attuativo, stabilisce che il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello in cui sono avvenuti il versamento del conferimento in denaro o la rinuncia ai crediti, o a quello in cui l’assemblea ha deliberato di destinare in tutto o in parte a riserva l’utile di esercizio.

Il provvedimento stesso prevede altresì che:
● le comunicazioni vadano inviate all’agenzia delle Entrate (c.d. “comunicazioni Ace") solo a decorrere dal 20 novembre 2021 (articolo 3.3);
● l’agenzia delle Entrate può comunicare il riconoscimento o il diniego del credito entro 30 giorni dall’invio della comunicazione (articolo 4.1).

La compensazione nel modello F24 risulta essere quindi subordinata alla comunicazione del riconoscimento del credito.

L’articolo 3.3 del provvedimento precisa anche che la comunicazione Ace può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi del capitale proprio (e non, quindi, alla totalità degli incrementi dell’anno).

Quindi, per due versamenti effettuati dai soci nel 2021, la società può presentare una prima comunicazione Ace per il primo versamento, potendo compensare anticipatamente il credito d’imposta derivante da questo apporto, e successivamente presentarne un’altra per il secondo versamento.

3Il meccanismo di calcolo

Per comprendere il meccanismo di calcolo dell’agevolazione è utile iniziare con un esempio di compilazione della comunicazione, con particolare riferimento ai campi che rilevano ai fini della quantificazione della super Ace.

Ipotizziamo che una società di capitali abbia accantonato a riserva l’utile del 2020 per 450.000 euro e che siano stati effettuati versamenti da parte dei soci in conto capitale a giugno 2021 per 1 milione di euro: si dovrà indicare, all'interno della sezione Determinazione del credito d’imposta:
● nel campo “Variazione in aumento del capitale proprio” l’importo di 1.450.0000 euro (450.000 + 1.000.000);
● nel campo “Rendimento nozionale” quello di 217.500 euro (il 15% degli incrementi);
● nel campo “Credito d’imposta”" il credito di 52.200 euro (il 24% del rendimento nozionale).

Se venisse fatto un altro versamento a dicembre 2021, questo potrà essere oggetto di una seconda autonoma comunicazione Ace.

Si sottolinea ancora una volta che ai fini della determinazione del beneficio della super Ace non si applica la regola del pro rata temporis sui versamenti effettuati dai soci (o sulle rinunce ai finanziamenti erogati), e non si applica il limite del patrimonio netto.

Attenzione. Ai fini del calcolo delle variazioni del capitale proprio, non rilevano gli incrementi e i decrementi delle poste del patrimonio netto formate da utili diversi da quelli realmente conseguiti in quanto derivanti da processi di valutazione (ad es. la riserva di rivalutazione non affrancata), o formate da utili realmente conseguiti, che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad incremento del capitale sociale né per la copertura di perdite. Pertanto, tali poste patrimoniali rimangono non rilevanti anche nella disciplina della super Ace.

4Il “recapture”

Nella valutazione se procedere o meno e in quale misura alla fruizione del credito d’imposta super Ace, è necessario considerare l’esistenza di un “periodo minimo di permanenza” della variazione in aumento del capitale proprio da cui è derivato il diritto a beneficiare dell’agevolazione. Nel caso in cui tale “periodo minimo di permanenza” non venga rispettato, sarà necessario restituire l’agevolazione in misura corrispondente (c.d. recapture).

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 19 del Dl 73/2021, qualora “la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo di imposta precedente risulti inferiore agli incrementi rilevanti di capitale proprio, sui quali si è usufruito della super Ace 2021 nella forma di credito di imposta, il credito di imposta è restituito in proporzione a tale minore importo”.

Sempre il comma 4 prevede che lo stesso meccanismo vada applicato anche nel 2022 e 2023, con la conseguenza che il "periodo minimo di permanenza" della variazione in aumento del capitale proprio avrà durata fino alla fine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Un esempio potrà sicuramente chiarire il meccanismo di “recapture”.

Esempio

Si ipotizzi un conferimento in denaro di 2.000.000 di euro effettuato nel corso del 2021, a fronte del quale il beneficiario fruisce di un credito di imposta super Ace 2021 pari a 72.000 euro (2.000.000 * 15 % * 24 %).

Si ipotizzi altresì un decremento di euro 500.000 avvenuto sempre nel 2021; ciò farebbe risultare una variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2021, rispetto a quella risultante al 31 dicembre 2020, pari a 1.500.000 euro (2.000.000 – 500.000) e non a 2.000.000 euro.

La restituzione del credito di imposta che ne scaturirebbe sarebbe pari a 18.000 euro (= 72.000 x 500.000 / 2.000.000).Ipotizziamo poi che durante il 2022 la società realizzi una perdita e distribuisca riserve per euro 100.000.

Rispetto all’incremento del capitale proprio al 31 dicembre 2021 pari a euro 1.500.000, nel 2022 si realizza un decremento rilevante ai fini della restituzione della super Ace di euro 100.000 (la perdita di bilancio, infatti, non rileva nella disciplina Ace).

In questo caso la restituzione del credito di imposta fruito conseguente sarebbe pari a 3.600 euro (= 72.000 x 100.000 / 2.000.000). Il “periodo minimo di permanenza” della variazione in aumento del capitale proprio su cui è stata calcolata la super Ace 2021, termina con la data del 31 dicembre 2023: da tale data in poi l’agevolazione rimarrà acquisita a titolo definitivo.

Metodo pratico. Al fine di non dover restituire il credito d’imposta Super Ace di cui si è fruito sull’incremento del capitale proprio al 31 dicembre 2021, fino al 31 dicembre 2023 si potrà distribuire esclusivamente l’utile realizzato nel 2021 e nel 2022, considerando quindi “cristallizzato” il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 (al netto del risultato dell’esercizio 2021).

Per i periodi di imposta 2022 e 2023 il termine di raffronto è rappresentato, per entrambi gli esercizi, dall’incremento del capitale proprio al 31 dicembre 2021: se gli incrementi realizzati nelle predette annualità (senza considerare ovviamente le eventuali perdite di esercizio) fossero inferiori all’incremento rilevante ai fini della super Ace al 31 dicembre 2021, scatterebbe il meccanismo di recapture con le modalità sopra viste.

Va da sé che le eventuali restituzioni delle annualità successive saranno effettuate al netto del credito d’imposta eventualmente già restituito nel periodo d’imposta precedente.

Si tenga presente che il comma 5 dell’articolo 19 del Dl 73/2021 specifica che il meccanismo di recapture appena descritto si dovrà applicare anche nell’ipotesi in cui la super Ace venga fruita con l’ordinaria modalità della variazione in diminuzione della base imponibile.

L’unica differenza è che, in questo caso, il presupposto di restituzione totale o parziale del beneficio può avvenire solo nel primo e secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022 e 2023, per i soggetti “solari”) e non anche nel medesimo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, perché, con questa modalità di fruizione, l’ammontare del beneficio viene calcolato “direttamente” alla fine del periodo di imposta e tiene dunque conto da subito di eventuali decrementi rilevanti verificatisi nel corso dell’esercizio 2021 che “compensano” in tutto o in parte gli incrementi rilevanti.

Nel caso di utilizzo della super Ace tramite la deduzione dal reddito complessivo, la restituzione avverrà attraverso la variazione in aumento del reddito imponibile pari al 15% del decremento del capitale proprio determinato con le modalità sopra indicate.

5Super Ace vs dividendi

La scelta di avvalersi del beneficio della super Ace si scontra, evidentemente, con la volontà dei soci di distribuire liberamente dividendi nel periodo di monitoraggio previsto dall’agevolazione fino al 31 dicembre 2023.

D’altra parte, si ricorda che il legislatore ha previsto una disciplina transitoria per le partecipazioni qualificate, in forza della quale per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022 e relative a utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le disposizioni del Dm 26 maggio 2017.

Questo decreto ha disciplinato la tassazione dei dividendi “qualificati” percepiti da persone fisiche (senza partita Iva) come segue:
● nel limite del 40% (con l’esenzione del 60%) per la distribuzione di utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
● nel limite del 49,72% (con l’esenzione del 50,28%) per la distribuzione di utili formatisi dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
● nel limite del 58,14% (con l’esenzione del 41,86%) per la distribuzione di utili formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

L’applicazione di questa disciplina transitoria, finalizzata a garantire lo sfruttamento del più favorevole regime di tassazione degli utili qualificati prima che gli stessi vengano definitivamente assoggettati alla ritenuta del 26%, è subordinata al verificarsi congiuntamente delle due seguenti condizioni:
1) gli utili distribuiti devono essere stati prodotti fino al 31 dicembre 2017;
2) la delibera di distribuzione degli utili deve essere adottata entro il 31 dicembre 2022.

Prima, quindi, dello scadere del 31 dicembre 2022 potrebbe risultare conveniente deliberare la distribuzione delle riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017.

In questo caso, coloro che si accingono a valutare la convenienza di avvalersi della super Ace, non potranno non tenere conto dell’opportunità di deliberare la distribuzione dei dividendi avvalendosi della minor tassazione entro il 31 dicembre 2022.

Questa valutazione dovrà essere fatta verificando caso per caso i costi e i benefici della rinuncia ad una delle due norme agevolative.

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