Come fare perAdempimenti

Superbonus 110%, opzione per sconto o cessione entro il 15 aprile

di Nadia Parducci

  • Quando Entro il 15 aprile 2021

  • Cosa scade Opzione per sconto in fattura o cessione del credito per interventi di recupero edilizio

  • Per chi Beneficiario della detrazione per le unità immobiliari; amministratore di condominio per le parti comuni

  • Come adempiere Invio dell'istanza esclusivamente in forma telematica

1In sintesi

Scade il 15 aprile 2021 l’invio della comunicazione relativa all’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito del Superbonus 110% all’agenzia delle Entrate.

A renderlo noto è stata la stessa Agenzia con il provvedimento 83933 del 30 marzo 2021.

Si tratta di un’ulteriore proroga concessa dalle Entrate per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020.

Entro la stessa data dovranno essere inviate anche eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020. Prima di quest’ultima proroga, l’invio della comunicazione era già stata rinviata al 31 marzo 2021.

2Il superbonus 110%

Il superbonus 110% è stato introdotto dall’articolo 119 del Dl 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”), relativamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici .

L’articolo 121 del decreto Rilancio riconosce la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi, alternativamente per:
un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Per quanto riguarda il Superbonus, trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinari previsti per le detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, il contribuente deve acquisire anche:
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai Caf;
l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

3La proroga

Con il provvedimento 83933 del 30 marzo 2021 l’agenzia delle Entrate ha stabilito un’ulteriore proroga dal 31 marzo al 15 aprile 2021 del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni del Superbonus (di cui all’articolo 121 del Dl 34 del 2020).

In particolare, si stabilisce che il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate prot. 283847 dell’8 agosto 2020, per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, è ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021.

L’ulteriore proroga rispetto al termine ordinario del 16 marzo (già differito con il provvedimento del 21 febbraio scorso) è motivata proprio in relazione alle nuove scadenze previste dal Dl 41/2021 (decreto “Sostegni”) e, in particolare, al termine entro il quale l’agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti il modello 730 precompilato 2021.

La proroga concessa a contribuenti ed intermediari è stata giustificata anche dall’aggiornamento alle specifiche tecniche, datato 29 marzo 2021, che modifica alcune delle istruzioni operative relative per l’appunto all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

L’Agenzia precisa che entro lo stesso termine del 15 aprile 2021 dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o di comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020.

4I soggetti interessati

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario.

In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite per un intervento effettuato sulle parti comuni di un edificio è inviata dal singolo condomino direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

5Il modello per la comunicazione

Con il provvedimento del 12 ottobre 2020, n. 326047, l’agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi che godono del Superbonus 110%, modello inizialmente approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’8 agosto 2020, insieme alle relative istruzioni. (disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020).

La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

6Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

7I termini presentazione

La comunicazione della scelta dell’utilizzo del credito mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito deve essere inviata con apposito modello entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione (per il 2020 sono state previste proroghe fino al 15 aprile 2021, come sopra illustrato).

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

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