Come fare perAdempimenti

Tax credit sanificazione, al via dal 20 luglio

di Alessandro Sacrestano

  • Quando Dal 20 luglio al 7 settembre 2020

  • Cosa scade L’art. 125 del Dl n. 34/2020 (c.d. Rilancio) ha istituito un Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

  • Per chi Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

  • Come adempiere E’ necessario comunicare all’Agenzia delle entrate le spese sostenute e quelle che si prevede si sosterranno fino al 31 dicembre 2020

1In sintesi

Ai nastri di partenza il bonus previsto dall’articolo 125 del DL n. 34/2020.
Dal prossimo 20 luglio, infatti, e fino a tutto il 7 settembre sarà possibile presentare all’Agenzia delle Entrate il modello di riconoscimento del credito di imposta per le spese ammissibili sostenute e da sostenere.

Nel frattempo la circolare n. 20/E/2020 è intervenuta per chiarire alcuni aspetti dubbi sull’agevolazione.

Partiamo col dire, quindi, che la norma riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Fra i soggetti beneficiari, come chiarito dalla citata circolare n. 20/E, non si fa distinzione in ordine al regime fiscale adottato. Tuttavia, restano esclusi i soggetti che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e che producono redditi diversi (art. 67, comma 1, lettere i) e l), del Tuir).

Pieno campo libero per tutti gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
La circolare ha infatti chiarito che la loro inclusione tra i soggetti beneficiari rispecchia la volontà del Legislatore di incentivare e supportare anche chi non svolge attività commerciali, ma incontra oggettive difficoltà nel riattivare l’attività istituzionale in piena sicurezza.

Sono agevolabili le spese:

a) per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, nonché prodotti detergenti e disinfettanti e dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d));

c) per l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Le spese di sanificazione appaltate a terzi soggetti devono possedere apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
In alternativa è possibile, in presenza di specifiche competenze, eseguire la sanificazione in economia.
In questo caso, la spesa agevolabile - oltre al costo dei prodotti impiegati - può essere determinata moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima e documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda.

Per l’accesso al bonus è necessario comunicare all’Agenzia delle entrate, fra il 20 luglio e il 7 settembre, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e quello che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.
Sempre entro il 7 settembre sarà possibile inviare una comunicazione di rettifica o di rinuncia al credito eventualmente assegnato.

La richiesta andrà effettuata utilizzando il modello “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”.
La presentazione, esclusivamente in modalità telematica diretta o tramite intermediario abilitato, potrà avvenire mediante:

a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Decorsi al massimo 5 giorni, l’Agenzia rilascia una ricevuta di presa in carico della domanda.

Il credito d’imposta, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, può essere utilizzato:

1) nella stessa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

2) in compensazione su F24, da presentarsi esclusivamente utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

In alternativa, e fino al 31 dicembre 2021, è possibile optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, comunicando la cessione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

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