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Tax credit rimanenze moda, ultima chiamata per le istanze

di Fabio Ciani e Claudio Sabbatini

  • Quando Entro il 22 novembre 2021

  • Cosa scade Invio della comunicazione sulle rimanenze finali di magazzino 2020

  • Per chi Esercenti attività d'impresa nel settore tessile, moda e accessori

  • Come adempiere Invio telematico, anche a mezzo intermediari

1In sintesi

Il legislatore ha previsto una misura di sostegno, che interessa gli operatori del settore moda e tessile, legata all’incremento del valore delle rimanenze di magazzino.

L’intervento normativo, stabilito dall’articolo 48-bis del decreto Rilancio e volto a contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato introdotto nel 2020 e riproposto nel 2021.

Di recente – in attesa dell’autorizzazione della Ue - sono stati aperti i canali telematici per la presentazione delle domande, anche per via dei tempi stretti di utilizzo del credito relativo all’anno 2020.

2L’ambito soggettivo

Sul sito del Mise è stato pubblicato il Dm 27 luglio 2021 contenente l’elenco dei codici Ateco delle imprese che hanno diritto al credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino, a favore delle imprese operanti nel settore tessile, della moda (inclusa la produzione calzaturiera e della pelletteria) e degli accessori.

Al fine dell’individuazione dei beneficiari, rileva il codice Ateco comunicato all’agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, che deve essere uno di quelli di seguito elencati dall’articolo 2, comma 2, del citato Dm.

3L’ambito temporale

Sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, viene riconosciuto un credito d'imposta limitatamente:
1) al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 (2020 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l'anno solare), ossia al periodo in corso all’entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020;
2) e a quello i n corso al 31 dicembre 2021 (2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l'anno solare), come previsto dall’articolo 8 del decreto Sostegni-bis che ha esteso il periodo di applicazione.

4L’ammontare del credito d’imposta

Il beneficio consiste in un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione, risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata.

Evidentemente, ai fini dell’incentivo in esame, il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.

5Le incertezze dei revisori

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Invece, per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

I revisori, in attesa dei chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, hanno incertezze circa l’ambito dei controlli da effettuare, in quanto: a) da un lato (comma 1 dell’articolo 48-bis) viene indicato che il bonus spetta in relazione all’incremento delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1 del Tuir (con un chiaro riferimento alla valorizzazione fiscale) in un dato periodo d’imposta (anche in questo caso il riferimento non è all’esercizio, ma al periodo fiscale) rispetto alla media del triennio precedente; b) dall’altro lato (comma 2 dell’articolo 48-bis) si afferma che «i controlli sono svolti sulla base dei bilanci» (con un chiaro riferimento esplicito).

Neppure è chiara l’ampiezza dei controlli, ossia se questi riguardano il mero valore o anche l’esistenza: il dubbio sorge perché il comma 2 richiama – forse in modo atecnico – un concetto di «consistenza» delle rimanenze finali di magazzino.

È evidente che un conteggio fisico risulta impossibile.

6La fruizione del bonus

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione (95 e 150 milioni di euro, rispettivamente, per la prima e per la seconda annualità.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (quindi, ad esempio, il credito d’imposta per il 2021 sarà utilizzabile dal 2022).

Precisamente, il credito è utilizzabile:
a) con riferimento alle comunicazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 il credito potrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2021 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, o comunque entro il termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 10 marzo 2020. Anche questo aspetto desta qualche perplessità, in quanto i soggetti che – ad esempio – hanno il periodo d’imposta 1/4-31/3 avrebbero dovuto utilizzare l'incentivo (in compensazione) entro lo scorso 31 marzo 2021, ossia ancor prima di aver avuto la possibilità di presentare l’istanza di cui si dirà a breve;
b) con riferimento alle comunicazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta potrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente, o comunque entro il termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

L’utilizzo in compensazione potrà essere effettuato a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento contenente la percentuale di bonus effettivamente spettante (e dopo aver ottenuto l’autorizzazione della Commissione Europea; si veda infra).

Il modello F24 potrà essere presentato esclusivamente tramite i canali telematici messi a disposizione dell’agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello di versamento.

7La comunicazione all’Agenzia

Per avvalersi dell’incentivo occorre presentare apposita domanda all’agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini che sono stati definiti con provvedimento 11 ottobre 2021, n. 262282 dell'agenzia delle Entrate; lo scopo è quello di comunicare l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente. In questo modo si potrà individuare la quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili (quindi non si tratta di un click day).

La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’agenzia delle Entrate.

8I termini di invio

Poiché l’utilizzo del bonus, come anticipato, deve avvenire entro il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (quindi entro il 31 dicembre 2021 per i crediti maturati nel 2020 ed entro il 31 dicembre 2022 per i crediti maturati nel 2021), un provvedimento dell’agenzia delle Entrate ha anticipato i tempi di emanazione annunciati, i quali dovevano essere successivi all’autorizzazione della misura di aiuto da parte della Commissione Europea.

In ogni caso l’utilizzo del bonus è consentito solo dopo il via libera da parte della Ue.

Il provvedimento dell’agenzia con cui sarà resa nota la percentuale del credito effettivamente fruibile, infatti, sarà emanato solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea.

Nello specifico, il provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293378 dell'agenzia delle entrate ha definito i termini di invio delle richieste, aprendo già dal 29 ottobre 2021 il canale telematico per richiedere il tax credit tessile.

Nella sostanza, il calendario per la presentazione delle domande è il seguente:
- dal 29 ottobre al 22 novembre 2021 con riferimento al periodo d'imposta in corso al 10 marzo 2020;
- dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

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