Come fare perAdempimenti

Tributi sospesi, prima rata del 50% entro il 18 gennaio

di Monica Greco

  • Quando 18 gennaio 2021 (il 16 è sabato)

  • Cosa scade Prima rata del restante 50% dei tributi sospesi

  • Per chi Chi ha aderito all'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

  • Come adempiere Con F24 in modalità telematica

1In sintesi

Chi ha beneficiato della sospensione dei versamenti e degli adempimenti disposta dai diversi provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, a gennaio dovrà rivedere il planning delle scadenze.

La corsa alle “casse” dell’erario è prevista il prossimo18 gennaio 2021, in quanto il termine ordinario 16 gennaio ricade di sabato.

Coinvolti sono un’ampia platea di contribuenti: lavoratori autonomi, liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti o non in albi professionali, imprenditori, artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, le società di persone e soggetti equiparati, le società di capitali e enti commerciali, gli enti che non svolgono attività commerciali.

Gli adempimenti fiscali e i tributi interessati sono quelli sospesi dai provvedimenti emergenziali, vale a dire dall’articolo 61 e 62 del decreto “Cura Italia” e dagli articoli 18 e 19 del decreto “Liquidità”.

Tra i versamenti “sospesi” figura:
l’imposta sul valore aggiunto;
le ritenute alla fonte e le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
i contributi previdenziali e assistenziali e i premi Inail, per l’assicurazione obbligatoria.

Gli adempimenti e i tributi sospesi grazie al decreto “Cura Italia” “Liquidità”, come noto, sono stati oggetto di proroga, dapprima con il decreto Rilancio – che con gli articoli 126 e 127 ha portato la scadenza al 16 settembre 2020 - e, successivamente sono stati ulteriormente prorogati, grazie anche a una nuova modalità di rateizzazione, dall’articolo 97 del Dl 104/2020 (decreto “Agosto”).

In particolare, come noto, il decreto Agosto ha concesso una nuova chance ai beneficiari della sospensione dei versamenti e adempimenti, riconoscendo loro la possibilità di effettuare il pagamento dei tributi sospesi, senza sanzioni e interessi, in due tranches:
una prima parte in scadenza a partire dallo scorso 16 settembre 2020;
la restante parte proprio a partire dal prossimo 18 gennaio 2021.

È proprio la scadenza del 18 gennaio 2021 quella a cui è chiamato il contribuente, il quale dovrà effettuare il versamento del restante 50% delle somme già sospese - secondo la modalità da lui scelta, vale a dire mediante rateizzazione in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 24 rate mensili. A prescindere dalla modalità scelta, il pagamento di quest’ulteriore 50% deve partire dal prossimo 18 gennaio 2021.

Ricordiamo, invece, che i contribuenti hanno già versato la prima parte, pari al 50% delle somme sospese, in un’unica rata entro il 16 settembre 2020 oppure, in alternativa, in 4 rate mensili di pari importo, sempre a partire dalla data del 16 settembre 2020.

Vediamo in dettaglio le proroghe, i tributi sospesi e le modalità di versamento.

2Le proroghe per la ripresa dei versamenti

La prima proroga per il versamento dei tributi sospesi in seguito ai decreti emergenziali è stata disposta dal decreto Rilancio che ha spostato al 16 settembre 2020 i termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione dei principali versamenti - in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020 – e sospesi in seguito alla pandemia a cura di precedenti decreti-legge.

Norme di riferimento dei tributi sospesi
Decreto Liquidità 23/2020: articolo 18, commi da 1 a 6; articolo 19, c.1;
Decreto 9/2020: articolo 5;
Decreto Cura Italia 18/2020: articolo 61, commi 4 e 5; articolo 62, comma 5

Le regole per la ripresa dei versamenti sono stabilite dagli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020 (Rilancio) e secondo dette norme il versamento dei tributi sospesi poteva essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in 4 rate a partire dal 16 settembre 2020.

Successivamente, il governo con il decreto Agosto (Dl 104/2020) è intervenuto modificando le modalità di ripresa dei versamenti sospesi, concedendo una sorta di doppio binario per effettuare il pagamento dei tributi sospesi dai provvedimenti emergenziali già prorogati una prima volta, come sopraddetto, al 16 settembre 2020 dal decreto Rilancio.

Con l’articolo 97 il decreto Agosto ha disposto una nuova modalità di versamento e riconoscendo di fatto anche un’ulteriore proroga atta a favorire la ripresa dei versamenti; in dettaglio con tale norma è possibile pagare la prima parte del 50% dei tributi sospesi in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o a rate fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020, la restante parte, vale a dire l’ulteriore 50% rateizzata (massimo a 24 rate) a partire dal 18 gennaio 2021.

3La modalità di versamento dei tributi sospesi

Alla luce dei provvedimenti citati, il quadro finale e definitivo che si delinea prevede il pagamento dei tributi sospesi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, secondo una delle due modalità:
procedendo ai sensi del Dl 34/2020:
-in unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
-con rateizzazione, a rate mensili di pari importo, fino a massimo 4 rate, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
o, in alternativa,
procedendo ai sensi del Dl 104/2020 versando:
-un ammontare pari al il 50% dei tributi sospesi:
- - in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
- - con rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.
- la restante parte, vale a dire l’ulteriore 50%, da effettuarsi, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Il versamento dei tributi sospesi, secondo una delle modalità citate, dovrà essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con modalità telematiche:
direttamente: utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure utilizzando, eccetto il caso di F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking) ;
oppure
tramite intermediario abilitato.

Con riferimento ai pagamenti a favore dell'Inps, per le modalità e i codici l'Istituto aveva fornito opportune indicazioni nel messaggio 2871 del 20 luglio 2020 e, successivamente, nei messaggi 3274 del 9 settembre e 3882 del 23 ottobre aveva illustrato le modalità specifiche per il versamento della prima parte del 50% oggetto di sospensione, in scadenza a partire dal 16 settembre 2020.
Per la restante parte in scadenza a partire dal prossimo 18 gennaio 2021, l'Inps ha fornito nuove specifiche nel messaggio 102 dello scorso 13 gennaio evidenziando, tra le altre indicazioni, che il versamento della prima rata del restante 50% - se non effettuato il 18 gennaio - si considera valido anche se eseguito entro il 31 gennaio 2021.

4Adempimenti e tributi sospesi

Il quadro esaustivo dei versamenti sospesi e, dunque, prorogati – inizialmente dal Dl Rilancio e poi da ultimo dal Dl Agosto - è ben rappresentato in seno al Dl Rilancio. Nello specifico l’elenco analitico dei tributi e contributi che possono fruire della proroga in commento per la ripresa dei versamenti sospesi è presente nella formulazione degli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020.

Infine, per un maggior approfondimento rimandiamo alle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 12 del 18 marzo 2020 in cui sono anche evidenziati i codici Ateco riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del Dl del 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del Dl 18/2020 oggetto di sospensione.

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