Come fare perImposte

Avvisi bonari, tre vie per l’utilizzo del credito

di Barbara Marini

  • Quando Entro il termine di versamento delle imposte (previo ricevimento comunicazione di irregolarità)

  • Cosa scade Utilizzo del credito da precedenti dichiarazioni

  • Per chi Tutti i contribuenti

  • Come adempiere Compilazione dei quadri DI, RX sezione II, richiesta di rimborso

1In sintesi

Nel periodo in cui i consulenti sono impegnati a calcolare le imposte per i contribuenti, torna di attualità il tema dell’utilizzo dei crediti comunicati dall’agenzia delle Entrate a seguito dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali presentate nelle precedenti annualità.

Negli ultimi anni la gestione dei suddetti avvisi “a credito” ha creato non poche criticità tra gli addetti ai lavori che non di rado hanno ottenuto risposte contradditorie da parte degli operatori dei Cam o del servizio Civis.

Diventa quindi importante chiarire, soprattutto in questo periodo fitto di scadenze fiscali, quali siano le modalità di utilizzo di eventuali maggiori crediti derivanti dalle comunicazioni dell’Ufficio, al fine di poterli eventualmente compensare con le imposte a debito derivanti dalle dichiarazioni dei redditi.

In prima battuta, al ricevimento di una comunicazione di irregolarità portante un maggior credito, è necessario provvedere alla verifica della sua spettanza e a chiederne la conferma, attraverso il canale Civis, ovvero tramite invio di email o pec all’indirizzo dc.sac.controllo_automatizzato@pec.agenziaentrate.it oppure contattando telefonicamente l'Ufficio.

La conferma del credito è un passaggio obbligato per il riconoscimento da parte dell’Ufficio e quindi per il successivo utilizzo. Una volta confermato il credito, il contribuente ha sostanzialmente di fronte a sé tre modalità alternative per poterlo utilizzare:
1) indicazione nel quadro DI della dichiarazione dei redditi da trasmettere nel 2021 se la dichiarazione integrativa relativa all'annualità a cui il credito si riferisce sia stata presentata nell'anno 2020;
2) indicazione del credito nel quadro RX sezione II “Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni” della dichiarazione da presentare nel 2021;
3) richiesta di rimborso del credito effettuata in sede di conferma, previa verifica di comunicazione dell'Iban del contribuente all'interno del cassetto fiscale.

Vediamo qui di seguito le tre modalità sopra indicate.

2La gestione del credito nel quadro DI

Come anticipato in premessa, l’agenzia delle Entrate può riconoscere crediti d’imposta a seguito di controlli automatizzati eseguiti dopo la presentazione delle dichiarazioni fiscali dei redditi, Irap, Iva e 770 - in generale ciò avviene a causa di versamenti eseguiti ma non riepilogati nella dichiarazione - inviando una comunicazione al contribuente nella quale viene indicato il maggior credito con la precisazione che, per essere utilizzato, lo stesso deve essere “confermato” dal contribuente.

Nel nuovo contesto venutosi a creare per effetto delle modifiche apportate alla disciplina delle dichiarazioni integrative, le modalità di recupero del credito oggetto di conferma variano a seconda che il credito stesso venga indicato in una delle due tipologie di integrative attualmente previste dall’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998, cosi come modificato dell’articolo 5 del Dlgs 193/2016:
● se l’integrativa viene presentata, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, primo periodo, del Dpr 322/1998, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (a quello cui fa riferimento il credito oggetto di “conferma”), allora il credito stesso può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 successivamente alla presentazione della dichiarazione integrativa, tenuto conto solo dei termini introdotti dall'articolo 3 del Dl 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020); (c.d. integrativa “annuale” o “entro il termine breve”);
● se l’integrativa viene presentata, ai sensi dell’articolo 2 comma 8-bis, secondo periodo, del Dpr 322/1998, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (a quello cui fa riferimento il credito oggetto di “conferma”) - fermo restando il termine ultimo rappresentato da quello previsto per l'esercizio del potere di accertamento (ex articolo 43 del Dpr 600/1973) - allora il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ma solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (c.d. integrativa “ultrannuale”).

In questo secondo caso il contribuente, oltre a presentare, come sopra indicato, la dichiarazione integrativa per l'anno di riferimento al fine di fare emergere il maggiore credito, dovrà altresì indicare il credito stesso all'interno del quadro DI contenuto nella dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui è stata presentata l’integrativa.

Nel caso, ad esempio, di un maggior credito Ires di euro 1.000 emergente dalla comunicazione 36-bis ricevuta nell'anno 2020 e relativo all'anno d'imposta 2017 (Redditi/SC 2018):
a) qualora il contribuente abbia già trasmesso entro l'anno 2020 la dichiarazione integrativa facendo emergere il maggior credito Ires relativo al 2017, si ritroverebbe oggi a compilare il quadro DI della dichiarazione dei Redditi 2021 indicando:
1. nella colonna “Codice tributo” il codice “2003”
2. nella colonna “Periodo d'imposta” l'anno 2017
3. nella colonna “Maggior credito” l'importo di euro 1.000
b) qualora il contribuente non abbia trasmesso la dichiarazione integrativa nell'anno 2020 ma abbia deciso di farlo nel 2021 (o se costretto a farlo, avendo ricevuto la comunicazione nel 2021), dovrà attendere il 2022 per utilizzare il relativo maggior credito indicandolo nel quadro DI della dichiarazione dei redditi 2022 (anno d’imposta 2021).

Tale modalità di utilizzo del maggior “credito” liquidato dall’Ufficio, è, a nostro avviso, quella che assicura una maggiore trasparenza nella gestione dello stesso: attraverso la dichiarazione integrativa si dà evidenza della causa dell'eccedenza e nel quadro DI si consente di ricondurre la stessa all'anno di riferimento.

In sostanza questa procedura permette di fare rientrare nella dichiarazione dei redditi un credito emerso dall'attività di controllo automatizzato effettuata dall’Ufficio, con una procedura forse più macchinosa, ma sicuramente più chiara e quindi meno soggetta a possibili ulteriori richieste del fisco.

3L’indicazione del credito nel quadro RX sezione II

La sezione II del quadro RX (“Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni”) accoglie la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d’imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l’utilizzo con l'indicazione degli stessi nella dichiarazione.

Più precisamente, le istruzioni ministeriali recitano espressamente che la colonna 2, Sezione II del quadro RX va compilata anche nell’ipotesi di “eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello REDDITI 2020 e/o comunicate dall’agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l’eccedenza d’imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX”.

Pertanto, stante l’esplicito riferimento ai crediti liquidati a seguito di comunicazione dell’agenzia delle Entrate, pare possibile indicare il maggior credito liquidato, ancorché riferito ad un’annualità precedente, nel quadro RX sezione II della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021.

Ritornando al nostro esempio, il maggior credito Ires di euro 1.000 relativo all’anno d'imposta 2017 verrà riportato nel quadro RX Sezione II indicando al rigo RX40:
1. nella colonna “Codice tributo” il codice “2003”
2. nella colonna “Eccedenza o credito precedente” l'importo di euro 1.000
3. nella colonna “Importo residuo da compensare” l'importo di euro 1.000.

Il credito così indicato nel quadro RX verrà utilizzato nel mod. F24 esponendo, quale anno di riferimento, il 2020, anche qualora esso si riferisca, come nel nostro esempio, a periodi d'imposta precedenti (2017). Questo perché con l'indicazione nel quadro RX la validità del credito si rigenera, venendo equiparata a quella dei crediti formatisi nel 2020.

Il contribuente che scegliesse questa modalità per utilizzare il maggiore credito liquidato dall’Ufficio avrebbe il vantaggio di poterlo utilizzare più rapidamente, vale dire senza la necessità di presentare una dichiarazione integrativa (ultrannuale) e attendere l'anno successivo per poter compensare l’eccedenza spettante.

Tuttavia, tale modalità, a nostro avviso, espone il contribuente alle problematiche legate alla scarsa trasparenza della procedura, che rende di fatto impossibile collegare il credito ivi esposto all'annualità di riferimento dello stesso.

Facilmente, quindi, i contribuenti potrebbero vedersi recapitare, successivamente all’utilizzo, avvisi di irregolarità e paradossalmente trovarsi a dover giustificare la provenienza di crediti già liquidati e confermati all'Ufficio.

Nella sezione II del quadro RX manca infatti la possibilità di dare indicazione, in corrispondenza del credito riportato, dell'anno di riferimento a cui lo stesso si riferisce.

4La richiesta di rimborso del credito

La terza via per utilizzare un credito comunicato ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e confermato dal contribuente è rappresentata dalla richiesta di rimborso: in sede di conferma del maggior credito - tramite i canali Civis o mail pec o contattando direttamente l’Ufficio - il contribuente effettua l’opzione per il rimborso. In questo caso, l’unico adempimento a proprio carico è rappresentato dall’onere di comunicare all'agenzia delle Entrate le coordinate del proprio conto corrente sul quale accreditare le somme spettanti.

L’opzione del rimborso, oltre a semplificare la vita del contribuente che, a seguito di una comunicazione di maggior credito non sarà tenuto a effettuare gli adempimenti sopra previsti, rappresenta anche la modalità meno rischiosa dal momento che non prevede alcun adempimento dichiarativo.

L’unico neo è rappresentato dalle tempistiche del rimborso e quindi dalla difficoltà di programmare l'incasso del proprio credito.

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