Come fare perAdempimenti

Vendite di beni anti Covid a organismi Ue, recupero Iva entro il 2 maggio

di Anna Abagnale

  • Quando Entro il 2 maggio 2022

  • Cosa scade Emissione nota di variazione ex articolo 26, comma 2, Dpr Iva

  • Per chi Soggetti che nel 2021 hanno effettuato cessioni a organismi Ue

  • Come adempiere Nota di variazione in diminuzione

1In sintesi

Il regime di esenzione temporanea per le cessioni/importazioni di beni/servizi in risposta alla Pandemia di Covid 19 nei confronti degli organismi Ue entra a tutti gli effetti a regime anche in Italia.

Il prossimo 2 maggio è il termine entro cui i soggetti che nel 2021 hanno effettuato cessioni di beni/servizi con Iva verso gli organismi dell'Ue in esecuzione dei compiti collegati alla pandemia di Covid 19 devono emettere la nota di variazione ex articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972.

In sede di conversione, infatti, all’articolo 5 del Dl 146/2021 sono stati aggiunti due commi (15 bis e 15 ter) che, introducendo il comma c-bis all’articolo 72 del Dpr 633/1972, fanno diventare regola la detassazione delle operazioni effettuate nei confronti degli organismi dell’Unione europea per far fronte alle esigenze legate alla pandemia.

L’iniziativa del legislatore nazionale deriva dalla necessità di recepire nel nostro ordinamento quanto disposto sul piano europeo dalla direttiva (Ue) 2021/1159, la quale ha modificato la direttiva Iva in riferimento agli articoli 143 e 151.

In sostanza, l’esenzione introdotta (rectius, la non imponibilità ai fini Iva), in vigore dal 21 dicembre 2021, si caratterizza sia sotto un profilo soggettivo sia oggettivo ed ha efficacia retroattiva, in quanto si applica a tutte le operazione effettuate nel 2021.

2I soggetti interessati e i limiti dell’esenzione

Riguardo all’ambito soggettivo, si sottolinea che il regime di favore è limitato alle operazioni effettuate nei confronti di determinate categorie di soggetti.

Più nel dettaglio trattasi delle cessioni di beni/servizi effettuate nei confronti di:
● Commissione europea o
● un’agenzia o
● un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione europea

Quanto all’ambito oggettivo, deve trattarsi di beni/servizi acquistati nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto Ue al fine di rispondere alla situazione emergenziale dovuta al Covid 19. Sebbene non espressamente previsto dalla novella normativa interna, l’esenzione in questione include i beni importati.

Sul punto, come fa notare il legislatore nella relazione di accompagnamento alla modifica, la lett. c) dell’articolo 68 del Dpr 633/1972 è chiara: non è soggetta ad Iva ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall’imposta o non vi è soggetta a norma dell’articolo 72.

L’ambito oggettivo dell’esenzione incontra poi un limite: sono, infatti, da questo regime sono escluse le cessioni di beni e di servizi acquistati dagli stessi soggetti (i.e. dalla Commissione, da agenzia o da altro organismo Ue) per essere utilizzati (nell’immediato o in seguito) per effettuare ulteriori cessioni/prestazioni a titolo oneroso.

3La temporaneità

Ciò chiarito, la peculiarità dell’esenzione in argomento rimane il suo carattere temporaneo.

Nel momento in cui vengono meno le necessità collegate alla pandemia, la Commissione Ue, l’agenzia od altro organismo interessato informerà l’amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni sarà soggetta ad Iva alle condizioni applicabili in quel momento.

Del resto, la genesi dell’esenzione, nonché la sua ratio, si rinviene nella necessità di rispondere alla situazione di emergenza causata dalla pandemia, in particolare per far fronte alle ipotesi in cui gli organismi dell’Unione si sono trovati a dover acquistare beni/servizi messi gratuitamente a disposizione degli Stati membri o di terzi, quali autorità od istituzioni nazionali.

In riferimento a tali operazioni, infatti, l’articolo 151 della direttiva Iva, che prevede l’esenzione per le cessioni effettuate a destinazione dell’Unione, è vincolata all’uso ufficiale di tali beni e, pertanto, non poteva essere invocata per coprire tali ulteriori acquisti.

Come si legge nei “considerando” della direttiva (Ue) 2021/1159, l’obiettivo è appunto di evitare che le misure adottate nell’ambito delle varie iniziative europee fossero ostacolate da importi dell’Iva non recuperabili dalle istituzioni dell’Unione.

A tal fine – e non essendo sufficiente la misura dell’applicazione di aliquote ridotte o di esenzioni temporanee per le forniture di dispositivi medico-diagnostici in vitro Covid 19 e per i servizi strettamente connessi prevista dalla direttiva (Ue) 2020/2020 (pure recepita sul piano nazionale dalla legge di Bilancio 2021, articolo 1, commi 452 e 453) – è stata ritenuta necessaria l’introduzione di un’esenzione specifica avente l’obiettivo di rafforzare la lotta al virus sul piano europeo.

4La retroattività della norma

Valutato poi che, nella sostanza, si tratta di dare il riconoscimento di legge a misure, in parte, già in corso (come nel caso del regolamento (Ue) 2020/521) e considerato l’impatto economico, in termini di perdite di risorse, che potrebbe comportare il versamento dell’imposta su tali operazioni per tutto il 2021, il Consiglio Europeo ha chiesto agli Stati membri l’applicazione retroattiva dell’esenzione, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Recependo la norma europea anche riguardo la retroattività, il legislatore italiano ha disposto che, per rendere non imponibili le operazioni assoggettata ad Iva, effettuate prima dell’entrate in vigore delle nuove disposizioni, è possibile emettere delle note di variazione in diminuzione dell’imposta ai sensi dell’articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972.

Ciò implica che, in riferimento a tutte operazioni in questione effettuate nel 2021, gli operatori hanno tempo di variare l’Iva in diminuzione al più tardi entro il 2 maggio 2022, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (articolo 26, comma 2 ed articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972).

5La finalità

La ratio dell’esenzione descritta va rinvenuta nell’esigenza di consentire alla Commissione e alle agenzie dell’Ue di acquistare più facilmente beni e servizi al fine di distribuirli gratuitamente agli Stati membri nel contesto della crisi sanitaria dovuta al Covid 19.

Il fatto che gli acquisti di beni e servizi effettuati da un organismo dell’Ue per conto degli Stati membri per rispondere all’emergenza causata dalla pandemia di Covid 19 sono temporaneamente aggiunti all’elenco delle operazioni esenti di cui alla direttiva Iva consente maggiori donazioni agli Stati membri e alle loro istituzioni, in quanto solleva gli organismi dell’Ue dagli oneri amministrativi e di bilancio che ostacolavano il processo.

Una volta terminata la situazione di emergenza saranno ripristinate le aliquote Iva applicabili in riferimento al tipo di bene ceduto e di servizio reso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice