Come fare perAdempimenti

Vidimazione libri e registri, società di capitali chiamate al versamento

di Monica Greco

  • Quando 16 marzo 2021

  • Cosa scade Versamento della tassa annuale sulla vidimazione dei libri sociali

  • Per chi Società di capitali ad esclusione di società cooperative e mutua assicurazione

  • Come adempiere Versamento con modello F24, direttamente o tramite intermediario abilitato

1In sintesi

Il prossimo 16 marzo 2021 scade il termine annuale previsto per il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

In scadenza è la tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili il cui versamento, secondo la normativa, deve essere effettuato entro il 16 marzo di ciascun anno da parte delle società di capitali (Spa, Srl, Sapa), comprese quelle consortili e in liquidazione.

Come noto, sono richieste specifiche formalità per l’uso dei libri e registri previsti dalla normativa fiscale e dalle norme civilistiche. Attualmente, la tassa annuale sulle concessioni governative è prevista solo per i libri sociali “obbligatori”, ai sensi dell’articolo 2421 del Codice civile.

La tassa per la vidimazione dei libri sociali è dovuta in misura fissa, visto che il relativo versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.

Il suo ammontare è calcolato in relazione al “capitale o fondo di dotazione” della società risultante «al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento».

I termini e le modalità di versamento della tassa sono differenti a seconda che trattasi di società di nuova costituzione al primo anno di attività ovvero riguardi gli anni successivi di società di nuova costituzione in possesso di Partita Iva e di società già iscritte, come vedremo nel prosieguo.

2I soggetti obbligati al pagamento

Sono obbligati al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali tutte le società di capitali (Srl, Spa, Sapa), comprese le società consortili e anche, come chiarito dalla circolare 108/E/1996, le società:
in liquidazione ordinaria;
sottoposte a procedure concorsuali se permane l’obbligo della tenuta dei libri vidimati, ai sensi del Codice civile.

Nei casi particolari di trasformazione della "natura giuridica" della società si delinea il seguente quadro:
da società di persone in società di capitali: nel corso dell’anno, deve essere versata la tassa di concessione governativa forfettaria;
da società di capitali in società di persone il versamento forfetario già effettuato entro marzo si considera valido per l’intero anno, mentre il regime forfettario cessa nell’anno successivo a quello della modifica.

Se, invece, la trasformazione della natura giuridica è avvenuta nell’anno precedente, al momento della vidimazione occorre seguire le modalità previste per la natura giuridica dell’impresa nell’anno in corso.

Sono escluse dal versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali:
società di capitali fallite;
società cooperative e di mutua assicurazione;
imprenditori individuali;
consorzi tra imprese a patto che non abbiano assunto la forma di società consortili (risoluzione 411461/1990);
società di persone;
e associazioni e le fondazioni;
i G.E.I.E.;
altri enti, tra cui gli enti morali.

Le start-up innovative pur fruendo di diverse semplificazioni, per la vidimazione dei libri sociali non sono esonerate dal pagamento delle Imposte di bollo e dalle concessioni governative (Interpello n. 253/2019).
Il pagamento della tassa di concessione governativa di cui all’articolo 23 della tariffa allegata al Dpr 641/1972, e il relativo ammontare pagato è deducibile ai fini dell’Ires e dell’Irap.

3La scadenza per pagare la tassa di concessione

Il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l’anno 2021 dovrà essere effettuato nei termini previsti dalla scadenza ordinaria, vale a dire il prossimo 16 marzo.

Ricordiamo che, invece, lo scorso anno in seguito agli eventi pandemici l’articolo 60 del decreto “Cura Italia” aveva disposto lo slittamento dal 16 al 20 marzo per tutti i versamenti da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni – ivi compresi quelli relativi al versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali (circolare 8/E/2020 par. 1.1 e 9/E/2020, par. 5.1.).

4L’importo

Per la vidimazione libri sociali è dovuta una tassa in misura fissa, ovvero un importo stabilito in relazione al capitale sociale o al fondo di dotazione della società e, dunque, il relativo versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.

L’ammontare della tassa annuale è pari a:
309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro;
516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

Il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito è la data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione.

È significativo attenzionare al lettore il fatto che non assumono rilevanza eventuali variazioni del capitale successive alla data del 1° gennaio 2021, in quanto, ai fini della tassa di concessione in commento esse rileveranno per la determinazione dell’importo dovuto per l’anno 2022.

5I tempi e le modalità del versamento

La tassa di concessione governativa deve essere versata:
prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, con riferimento all’anno di inizio attività;
successivamente entro il 16 marzo di ciascun anno.

La tassa di concessione governativa deve essere versata secondo specifiche modalità stabilite dall’Amministrazione, vale a dire:
l’anno di inizio attività utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: “agenzia delle Entrate - centro operativo di Pescara - bollatura numerazione libri sociali";
gli anni successivi utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica e compilando la sezione “Erario”, indicando:
- il codice tributo: “7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali”;
- l’importo: corrispondente all’ammontare corrispondente, in relazione al capitale sociale o al fondo di dotazione;
- l’anno: correlato al periodo di riferimento, vale a dire l’anno per il quale versamento viene eseguito.

L’importo dovuto può essere oggetto di compensazione, presentando esclusivamente in modalità telematica i servizi dell’Agenzia delle entrate e, nel caso di compensazione totale, permane l’obbligo per il contribuente di presentare il modello F24 a zero.

6La sanzione

Sotto il profilo sanzionatorio, l’eventuale omesso versamento della tassa annuale comporta una sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, per un’ammenda non inferiore a 103 euro (ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Dpr 641/1972).

La sanzione andrà pagata utilizzando modello F23, indicando:
il codice ufficio: RCC;
la causale di versamento: SZ;
codice tributo: “678T - sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative”.

È possibile anchile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso e, dunque, fruire delle riduzioni previste dalla norma per eventuali regolarizzazioni.

7I libri soggetti a vidimazione

La vidimazione iniziale attualmente è prevista esclusivamente per i libri sociali obbligatori, di cui all’articolo 2421 del Codice civile; queste scritture vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.

I libri e registri soggetti a vidimazione sono:
libro dei soci;
libro delle obbligazioni;
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art.2447 sexies c.c.;
gni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Le Srl (articolo 2478 del Codice civile) sono obbligate alla bollatura e alla numerazione dei seguenti libri:
Libro dei soci;
Libro delle decisioni degli amministratori;
Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore (articolo 2477 del Codice civile).

Gli altri libri contabili previsti dal Codice civile e dalle norme fiscali, invece, non devono essere vidimati, ma il soggetto obbligato alla tenuta dovrà provvedere, prima di utilizzarli, a effettuare la numerazione progressiva delle pagine e apporre la marca da bollo.

Ricordiamo che, il pagamento dell’imposta di bollo può essere assolto mediante:
l’applicazione di marche sull’ultima pagina intestata e numerata;
il versamento diretto con modello F23, utilizzando il codice tributo “458T - imposta di bollo su libri e registri”.

Per le società di persone e le imprese individuali che, invece, desiderino vidimare il libro giornale o il libro inventari, si dovranno considerare due marche da 16,00 euro ogni 100 pagine o frazione di 100.

L’imposta di bollo e la tassa di concessione governativa non è dovuta
per i registri di carico e scarico e per i formulari di identificazione rifiuti.

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