Adempimenti

Le piccole partite Iva dribblano la e-fattura

di Giuseppe Latour e Federica Micardi

Mini-ditte, artigiani e piccoli professionisti dribblano l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati. Dal primo gennaio del 2019 chi applica il regime dei minimi o quello forfettario non sarà coinvolto dall’allargamento messo in calendario dalla legge di Bilancio 2018. Che - va ricordato - prevede l’estensione della e-fattura agli scambi tra soggetti Iva e a quelli verso i consumatori finali.

È il chiarimento fornito ieri dall’agenzia delle Entrate che, dopo il messaggio di saluto del suo direttore Ernesto Maria Ruffini, insieme al ministero dell’Economia e alla Guardia di Finanza, ha risposto ai quesiti della 27esima edizione di Telefisco, l’evento annuale dell’Esperto risponde, aperto dall’amministratore delegato del Gruppo 24 Ore, Franco Moscetti e dal direttore del Sole 24 Ore, Guido Gentili. Telefisco è andato in scena in 164 sedi in tutto il paese: decine di migliaia le presenze fisiche e più di 34mila gli utenti collegati da remoto, per ascoltare aggiornamenti in tempo reale e relazioni degli esperti.

Tornando ai chiarimenti, l’Agenzia ha spiegato come la fatturazione elettronica andrà applicata ai contribuenti che applicano il regime di vantaggio dei minimi e quello forfettario. Considerando che la legge di Bilancio estende dal 2019 la e-fattura agli scambi tra soggetti Iva e nei confronti dei consumatori finali. L’articolo 1, comma 909 della manovra, secondo la ricostruzione, esonera i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfettario: quindi, questi non saranno coinvolti dalle novità che scattano dal prossimo primo gennaio. Restano in piedi, alla luce di questa lettura delle norme, solo i vincoli già esistenti, quelli sulla fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.

Proprio alla fatturazione elettronica il presidente dei commercialisti, Massimo Miani ha dedicato una parte del suo intervento: «È un tema centrale per la nostra professione che è stato anticipato già da luglio 2018. Sono, però, curioso di vedere come andranno le cose per i distributori di carburante. Non so se nasceranno ingorghi, sia telematici che stradali». Un atterraggio più graduale sarebbe stato preferibile, «anche perché nella manovra era già stata introdotta la tracciabilità attraverso la spesa con carta di credito».

Altro punto delicato riguarda le nuove regole sull’antiriciclaggio: in questo caso c’è il pericolo di che un peso eccessivo si riversi sugli studi. Secondo Miani, «è evidente che i professionisti hanno una funzione pubblica ma sembra che manchi la percezione di quelle che sono le loro attività. Molti lavorano in studi piccoli. Non ci si rende conto che non siamo banche e non si può addossare tutto su di noi».

Ma le risposte arrivate ieri sono state decine. In un’altra è stato affrontato il tema della rottamazione delle cartelle e degli effetti che questa porta sul fermo dei veicoli. Spiega la risposta: «A seguito del pagamento della prima rata della definizione agevolata, l’agenzia delle Entrate-Riscossione, su istanza del contribuente, procede alla sospensione del fermo amministrativo iscritto in data anteriore». Quindi, la rottamazione ha l’effetto di mettere nel congelatore le ganasce fiscali, nel momento in cui viene versata la prima rata. Questa fase non esaurisce il processo che porta all’eliminazione del fermo.

Dice, infatti, ancora l’Agenzia: «Successivamente, il fermo sarà cancellato per effetto dell’integrale pagamento delle somme dovute a titolo di definizione». Quindi, il passaggio dal livello del congelamento a quello della totale cancellazione si completa solo nel momento in cui vengono versate tutte le rate necessarie a concludere il percorso di definizione agevolata delle cartelle.

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