Imposte

Soggetti a ritenuta i compensi erogati ad agenti sportivi

La risoluzione 69/E chiarisce che l’attività svolta è di tipo professionale e non di impresa. Discorso diverso, invece, nel caso in cui l’agente esercita in forma societaria

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Compensi agli agenti sportivi da assoggettare a ritenuta. È quanto chiarito dalla risoluzione 69/E/2022 che ritiene di dover inquadrare le prestazioni offerte da tali soggetti tra i redditi di lavoro autonomo e non, come proposto dall’istante, tra quelli di impresa.

Un’interpretazione quella, avanzata dal contribuente – un’associazione che persegue tra le proprie finalità quella di promuovere l’attività degli agenti sportivi nei rapporti con una federazione – difficilmente sostenibile e che, peraltro, si pone in contrasto con le recenti novità introdotte dalla riforma dello sport in vigore dal 1° gennaio 2023. Infatti, la soluzione prospettata dall’istante non tiene minimamente conto di quanto previsto dal Dlgs 37/2021 che, proprio nel definire l’agente sportivo, lo inquadra come un libero professionista che svolge servizi di assistenza, consulenza e mediazione (articolo 3). Un’impostazione peraltro contenuta già nel Dm del 23 marzo 2018, ovvero nell’attuale normativa di riferimento applicabile agli agenti sportivi, che non viene presa in considerazione dall’istante nella propria ricostruzione dei fatti.

Il contribuente sostiene, infatti, di poter inquadrare l’attività nell’alveo del reddito di impresa con la conseguenza di non dover assoggettare i compensi percepiti dall’agente sportivo a ritenuta (articoli 25 e 25-bis del Dpr 600/1973) tenuto conto anche del fatto che l’attività svolta da tale soggetto non sia riconducibile in alcuna fattispecie contrattuale. Non stupisce, quindi, il fatto che l’amministrazione finanziaria abbia smentito tale ricostruzione partendo proprio dalle modifiche introdotte dal Dlgs 37/2022 che consentono di inquadrare, anche ai fini fiscali, l’attività svolta dagli agenti sportivi. Soggetti, questi, che come anticipato, vengono definiti all’articolo 3 come coloro che, in esecuzione di un apposito contratto di mandato sportivo, hanno il compito di mettere in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni e dal Cio, Cip, Ipc ai fini della conclusione/risoluzione o rinnovo di un contratto fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione. Una definizione, questa, che implica la necessità per l’agente sportivo di attingere, nell’esercizio della propria attività, a specifiche competenze che richiedono, peraltro, a tale figura di superare un esame di abilitazione per la successiva iscrizione in un apposito Registro nazionale, istituito presso il Coni. A ben vedere, quindi, come correttamente evidenziato dall’agenzia delle Entrate, le disposizioni che disciplinano la figura dell’agente sportivo portano a professionalizzare tale figura. Con la conseguenza che i redditi conseguiti nell’esercizio di tale attività, dovranno essere inquadrati come redditi da lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir).

Un discorso diverso, invece, potrà valere nel caso in cui l’agente sportivo eserciti la propria attività in forma societaria. Solo in tal caso, in linea con i precedenti orientamenti di prassi (risoluzione 35/E del 2018), tali compensi potranno rientrare tra quelli derivanti da reddito di impresa senza la necessità di doverli assoggettare a ritenuta.

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