Diritto

Reati contro beni culturali, sanzioni fino a 24 anni e scatta anche la «231» - Il testo

Approvata definitivamente la legge di riforma: introdotti nuovi delitti, estesi casi di confisca e prevista anchela responsabilità degli enti

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di Giovanni Negri

Sanzioni fino a 16 anni, che possono anche arrivare a 24 con le aggravanti; introduzione di nuovi reati; responsabilità amministrativa delle società; inserimento nel Codice penale. La Camera ha approvato giovedì 4 marzo definitivamente e all’unanimità la riforma dei reati contro il patrimonio culturale. Grande enfasi nel commento del ministro della Cultura Dario Franceschini: «una giornata storica, un grande passo avanti nella tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d’arte. Il Parlamento ha approvato definitivamente una legge attesa da anni che ribadisce la centralità della cultura nelle scelte politiche italiane, indipendentemente dagli schieramenti. Siamo una super potenza culturale e con questa legge stiamo indicando la strada».

Nel mirino con le sanzioni più pesanti, da 10 a 16 anni, chi devasta o saccheggia archivi, musei, biblioteche, aree archeologiche, monumenti, con la possibilità di applicare un’aggravante fino alla metà (per questo reato ma anche per tutti gli altri) quando il danno è di particolare gravità, per la qualità del colpevole (un pubblico funzionario o che svolge attività professionale, commerciale, finanziaria, in questo caso anche con interdizione), quando si configura un'associazione a delinquere.

Tra i reati , la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l’imbrattamento e l’uso illecito di beni culturali o paesaggistici, condotte punite con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro. E poi , inedito, l’autoriciclaggio di beni culturali dove è prevista, elevando la sanzione rispetto alla norma base sinora applicata, la reclusione da 3 a 10 anni e la multa da 6.000 a 30.000 euro.

Ancora, il furto di beni culturali, fattispecie sinora non prevista dall’ordinamento penale, dove la pena consiste nella reclusione da 2 a 6 anni e nella multa da 927 a 1.500 euro. La condotta consiste nell’impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo per ricavarne un profitto per sé o per altri. L’ambito oggettivo di applicazione della disposizione è stato esteso dal Senato anche all’impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, perché trovati nel sottosuolo o nei fondali marini.

A chiusura, si prevede l’applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all’estero in danno del patrimonio culturale nazionale. Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 258 a 5.165 euro per colpire l’importazione illecita di beni culturali. Sì anche alla confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, delle cose che hanno costituito l’oggetto del reato, a meno che appartengano a persona estranea al reato. Ampliato, attraverso l’inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali, il catalogo dei delitti per i quali è consentita la confisca allargata.

Per contrastare soprattutto i reati di riciclaggio e autoriciclaggio , la riforma rende possibile l’intervento di operazioni sotto copertura svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

Nel catalogo dei reati presupposto che danno origine alla responsabilità amministrativa degli enti (decreto 231 del 2001) rientrano ora anche quelli contro il patrimonio culturale, con sanzioni fino a 900 quote, quando il delitto è stato commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso. In questo caso , scatteranno anche le sanzioni interdittive, in via anticipata quindi rispetto alla condanna definitiva, per una durata massima di due anni.

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