Ambulatori odontoiatrici, ammesse le società di capitale
La professione di
Sono così nate molte strutture societarie (generalmente Srl), alcune tra professionisti, altre collegate al mondo finanziario-assicurativo, alla cooperazione e ad altri capitali privati, che hanno sinora operato in un quadro giuridico non definito, con rischi di opacità.
Il ministero dello Sviluppo economico (nota 415099 del 23/12/2016) ha affermato che la disciplina delle società tra professionisti (Stp) prevista dall’articolo 10 delle legge 183/2011 costituisce l’unico ambito in cui è possibile l’esercizio di attività professionali regolamentate. Pertanto se lo svolgimento dell’attività dentistica costituisce l’oggetto esclusivo della società, solo la cornice normativa della legge 183/2011 assicura l’equilibrio tra i contrastanti interessi all’efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte ed la tutela dell’affidamento del cliente dall’altra; contemperamento che verrebbe a mancare, con le parole del ministero dello Sviluppo economico, ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività “protette” nella forma di “generiche” società commerciali non soggette alle garanzie delle Stp.
In questo contesto la legge sulla concorrenza 124/2017 ribadisce, anzitutto, (articolo 1 comma 153) che l’esercizio dell’attività odontoiatrica resta riservato a soggetti abilitati secondo la legge 409/85. Sul piano delle forme di esercizio, accanto all’attività libero professionale (che comprende anche la forma della Stp di cui alla legge 183/2011), vengono legittimate anche le società operanti nel settore odontoiatrico, non soggette alle norme sulle Stp e quindi anche interamente di proprietà di soggetti non professionisti, alla duplice condizione che tali strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e che le prestazioni odontoiatriche siano erogate esclusivamente da soggetti in possesso dei titoli abilitanti.
Si tratta di un importante principio di tutela della salute pubblica: l’originaria formulazione del Ddl richiedeva la sola presenza del direttore, senza assicurare che la presenza di professionisti abilitati.
Nelle strutture polispecialistiche è consentita la presenza di un ambulatorio odontoiatrico, ma se il direttore sanitario non è un odontoiatra abilitato deve essere nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici avente i requisiti di legge.
Il direttore responsabile per i servizi odontoiatrici può operare in una sola struttura: è sicuramente vietato collaborare con più di una società; è altresì ragionevole ritenere che se la stessa società gestisce più strutture, per ciascuna di esse debba essere nominato un distinto direttore responsabile (la legge parla infatti di “struttura”, non di società).
La violazione degli obblighi di legge è sanzionata con la sospensione delle attività secondo modalità da definire con un decreto del ministero della Salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge.