Assegnazioni ai soci solo con riserve di utili o capitale pari al valore contabile del bene
È condizione necessaria per poter accedere al regime di assegnazione agevolata la presenza in bilancio di riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al «valore contabile» attribuito al bene in sede di assegnazione. È quanto confermato dalla circolare 8/E/2017.
Tale valore può essere pari, inferiore o superiore al valore di libro del cespite e deve essere determinato coerentemente con i principi contabili di riferimento (che peraltro, fatta eccezione per gli Ias, continuano a non fornire criteri applicativi, lasciando quindi un certo margine di discrezionalità agli amministratori). Il chiarimento è importante in quanto erano sorti dubbi sull’applicabilità del regime laddove il valore del bene fosse superiore al valore delle riserve disponibili. Sebbene il punto non sia stato oggetto di chiarimento, è chiaro che il valore contabile del bene da confrontare con il valore delle riserve disponibili deve essere determinato al netto di eventuali passività accollate dal socio in sede di assegnazione. La risposta dell’Agenzia si poggia sul trattamento contabile dell’operazione e assume valenza generale, aldilà del caso specifico di assegnazione di immobili.
Con riferimento ai beni merce l’Agenzia conferma la possibilità di dedurre eventuali differenziali negativi che emergono in sede di assegnazione. Tale possibilità è tuttavia condizionata al rispetto dei requisiti previsti dal regime ordinario e, quindi, dal fatto che:
1) il componente positivo di assegnazione non sia inferiore al valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir (non vi è quindi la possibilità di fare riferimento al valore catastale);
2) il differenziale negativo deducibile sia rilevato in contabilità.
Si tratta di un chiarimento condivisibile e in linea sia con la ratio della norma sia con quanto affermato dalla stessa Agenzia nell’ambito di altri regimi «di realizzo controllato», dove è stata esclusa la possibilità di utilizzare dei criteri alternativi a quello del valore normale per la determinazione di minusvalenze deducibili (ci si riferisce in particolare alla disciplina all’articolo 177, comma 2, del Tuir in materia di conferimenti di partecipazioni di controllo).
Non sembra inoltre da escludersi che anche in tale caso il «valore contabile» di assegnazione possa differire rispetto al «valore fiscale». Ciò potrebbe ad esempio verificarsi nell’eventualità in cui il valore contabile di assegnazione (ad esempio 60) sia determinato in misura inferiore al valore normale (80), a sua volta inferiore rispetto al valore di libro (100).
Nulla vieta in tale ipotesi che la società possa dedurre il differenziale negativo realizzato, nel limite dell’importo determinato sulla base del valore normale (20 = 100 – 80). Parimenti si ritiene pienamente legittima la possibilità di dedurre il differenziale negativo, calcolato sempre nei limiti dell’importo determinato sulla base del valore normale, anche nell’eventualità in cui in sede di assegnazione si opti ai fini dell’imposta sostitutiva (che nel caso non sarebbe comunque dovuta) per la determinazione del valore degli immobili per il minor valore catastale. Tale scelta potrebbe infatti in ogni caso risultare conveniente al fine di poter beneficiare di una minor imposta di registro ove quest’ultima trovi applicazione in misura proporzionale.
Agenzia delle Entrate, circolare 8/E/2017