Bilancio di liquidazione accompagnato dal piano di riparto
Nella liquidazione volontaria sorgono questioni valutative e di redazione dei documenti di bilancio differenti rispetto a quelle di una società in normale funzionamento. Vediamo quali.
Conto della gestione degli amministratori
Si tratta del rendiconto dell’ultimo periodo di «normale» gestione prima della messa in liquidazione della società ed è un documento a valenza sia civile sia fiscale (articolo 182, comma 1, Tuir). I criteri di redazione e di valutazione di siffatto bilancio sono del tutto simili a quelli previsti per un “normale” bilancio d’esercizio.
Bilancio iniziale di liquidazione
Mentre il conto della gestione rappresenta il documento che misura il reddito dell’ultimo periodo di «normale» funzionamento nonché il patrimonio, a valori di funzionamento, nel momento del passaggio alla fase liquidatoria, il bilancio iniziale di liquidazione presuppone, invece una «riespressione», da parte del liquidatore, dei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale, a valori di presunto realizzo.
Differenti quindi sono le finalità, i criteri valutativi e la composizione del bilancio nell’ipotesi di liquidazione rispetto a un normale bilancio d’esercizio.
Nelle liquidazioni i criteri valutativi saranno pertanto orientati al valore di presunto realizzo.
Si possono individuare classi di valore presenti nel bilancio d’esercizio e non nel bilancio di liquidazione e viceversa; per esempio, nel bilancio di liquidazione non troveremo, all’attivo, oneri da ammortizzare, come spese per perdite di emissione su prestiti obbligazionari, spese di ricerca «patrimonializzate».
Per i beni ammortizzabili non si terrà più conto del valore lordo del bene e del corrispondente fondo di ammortamento, ma si stimerà il valore (netto) di realizzo.
Nel bilancio di liquidazione appariranno invece – a differenza del bilancio d’esercizio – classi di valori non contabilizzate in bilancio, come segreti di fabbricazione, brevetti, ecc. aventi però in sede di liquidazione un possibile valore di scambio. Nel passivo compariranno debiti e stanziamenti per futuri oneri di liquidazione.
Bilancio annuale di liquidazione
La liquidazione, specialmente di società di una certa dimensione, rappresenta un’operazione lunga e complessa e, di conseguenza, la durata della procedura è generalmente pluriennale.
Si dovrà pertanto procedere, alla fine di ogni esercizio di liquidazione, alla redazione di un bilancio «intermedio» avente le caratteristiche formali del bilancio d’esercizio anche se con componenti reddituali e valutativi di differente natura.
Certamente il bilancio intermedio di liquidazione non ha più, come il bilancio d’esercizio, la funzione di determinare l’esistenza (o meno) di un utile distribuibile, ma piuttosto di accertare lo stato del patrimonio sociale per «orientare» e informare i vari interlocutori (soci, creditori, terzi in genere, ecc.).
Il bilancio annuale di liquidazione non era espressamente richiesto dalla normativa civilistica ante riforma (Dlgs 6/2003), ma era ritenuto indispensabile dalla dottrina e nella prassi.
Con l’introduzione del nuovo articolo 2490 del codice civile è stata invece recepita una dettagliata disposizione in tema di bilanci intermedi di liquidazione.
Ora tali bilanci sono richiesti e devono essere presentati con le scadenze e le modalità di redazione proprie del bilancio d’esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) all’assemblea o ai soci nel caso previsto dall’articolo 2479 (per le società a responsabilità limitata).
In tema di relazione, tale documento deve adeguarsi alla specifica operazione straordinaria e, pertanto, i liquidatori devono, della liquidazione, illustrare:
•l’andamento;
•le prospettive (anche temporali);
•i principi e i criteri adottati per realizzare la liquidazione stessa.
Nella nota integrativa i liquidatori «devono indicare e motivare i criteri di valutazione» seguiti e nel primo bilancio di liquidazione dovranno essere indicate «le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni».
Sempre al primo bilancio di liquidazione dovrà essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori ai liquidatori, ai sensi del terzo comma dell’articolo 2487-bis (situazione dei conti e conto della gestione), con le «eventuali osservazioni» di questi ultimi.
Nelle ipotesi di continuazione, anche parziale, dell’attività d’impresa le poste di bilancio interessate a siffatta attività dovranno essere oggetto di una separata indicazione in bilancio; la nota integrativa dovrà, sempre per tali poste, indicare e motivare i criteri di valutazione seguiti e la relazione dei liquidatori si dovrà soffermare sulle ragioni e le prospettive di siffatta continuazione.
Bilancio finale di liquidazione
Dopo aver espletato quanto loro richiesto (monetizzare le attività aziendali e adempiere alle obbligazioni passive della società) i liquidatori sono tenuti a redigere un documento contabile conclusivo della procedura di liquidazione, denominato bilancio finale di liquidazione. In detto bilancio non sorgono, a differenza dei bilanci precedentemente illustrati, problemi valutativi. Lo stato patrimoniale sarà ridotto in forma elementare; avremo tra le attività valori in cassa (contanti o valori a essi equiparabili), depositi presso banche o l’amministrazione postale.
Al passivo troveremo il capitale netto di liquidazione.
Il conto economico ha come fine il determinare il risultato reddituale complessivo; troveremo pertanto proventi relativi all’alienazione dei beni sociali e componenti reddituali relativi all’estinzione dei debiti. Verranno rilevati inoltre quei componenti negativi e positivi di reddito tipici della gestione di liquidazione: spese e oneri amministrativi, legali, compensi ai liquidatori e ai sindaci, ecc.
I liquidatori dovranno predisporre – nell’ipotesi di società - anche il cosiddetto «piano di riparto».
Detto prospetto rileverà da una parte il netto patrimoniale di liquidazione (eventualmente ripartito fra le attività residue dell’impresa: cassa, conti correnti bancari, eventuali altre attività) dall’altra si rileverà, per ogni socio, la propria quota di spettanza al netto di eventuali debiti verso la società o comprendente suoi eventuali crediti.
Nel determinare la quota di spettanza si dovrà tener conto degli eventuali debiti o crediti che i soci hanno verso la società per utili non ritirati, prelievi in conto utili, rapporti di conto corrente; nell’ipotesi poi che restino delle attività, queste possono essere assegnate ai soci.
Per approfondire:
Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione di società di Marco Confalonieri