Controlli e liti

Bitcoin con alert antiriciclaggio

di Alessandro Galimberti

L’acquisto di un immobile pagato in bitcoin “suggerisce” una segnalazione antiriciclaggio. Il Notariato, con la risposta al quesito posto da un professionista, prende posizione sul tema delicatissimo della definizione delle criptovalute e, soprattutto, su quello ancor più sensibile della tracciabilità dei versamenti in bitcoin (e simili).

Il tema è appunto il pagamento di un immobile con il controvalore in valuta virtuale. Senza entrare nel merito dell’autonomia negoziale sulla scelta del metodo di soluzione, la questione è se un accordo siffatto pone a rischio l’identificazione delle parti del contratto e, in ultima analisi, del beneficiario effettivo dell’operazione.

Prima di arrivare alla soluzione “suggerita”, i relatori Ugo Bechini e Maria Concetta Cignarella tentano l’inquadramento della definizione del bitcoin. Che, come noto, non è emesso da una banca centrale, non è generalmente accettato come mezzo di pagamento, è «insicuro» dal momento che gli utenti non ricevono protezione, (di fronte alle ripetute azioni di hacker non esistono tutele legali) e infine è caratterizzato da un’elevata volatilità - il valore può oscillare vertiginosamente anche in un arco temporale molto breve.

C’è poi il tema informatico, ancora più a monte della catena blockchain: nell’ambiente virtuale l’“identificazione” è una mera verifica di credenziali, criticità che «soprattutto ai fini della normativa antiriciclaggio, non è di poco conto», argomenta il Notariato, considerato poi che l’anonimato è la cifra intrinseca alla stessa tecnologia adottata (blockchain, appunto). Nell’ambiente criptovalutario neppure l’autore del pagamento può infatti identificare il destinatario nel gioco di incastro tra password pubblica e password privata.

Quanto poi all’astratta comparabilità tra criptovalute e contante digitale, c’è un problema insormontabile nella circostanza per cui, «mentre in talune transazioni effettuate in contanti il pubblico ufficiale può essere testimone di una traditio che avviene in sua presenza, con ciò rendendo in qualche modo tracciato almeno un singolo segmento del flusso anonimo del contante, l’operazione in bitcoin costituisce una transazione che potrebbe essere definita apparente; essa proviene, infatti, da un “conto”, che l'acquirente dichiara essere proprio, ad un altro conto del quale, parimenti, il venditore asserisce la titolarità, ma il tutto senza che possa esservi il benché minimo riscontro della veridicità di tali dichiarazioni».

Intanto il Comitato sui pagamenti e infrastrutture di mercato (Cpmi) lancia un monito alle banche centrali che devono «soppesare con cautela le implicazioni per la stabilità finanziari e la politica monetaria» derivanti dall’emissione di proprie monete digitali per la clientela retail. Per Benoît Coeuré, presidente del Cpmi (e componente del board Bce) «le valute emesse dalle banche centrali potrebbero rendere in futuro più efficienti gli scambi di securities e del mercato dei cambi, ma occorre più lavoro e sperimentazione per esplorare questi benefici».

La risposta del Notariato

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