C’è tempo fino al 20 giugno per annullare il 730 precompilato già inviato
Il modello Redditi va invece annullato entro il 26 giugno se è stato predisposto l’F24, altrimenti entro il 27 settembre
Chi ha già inviato il 730 precompilato ha tempo fino al 20 giugno 2023 per annullarlo e inviare una nuova dichiarazione tramite l’applicativo web. Per annullare, sempre tramite l’applicativo web, il modello Redditi già inviato (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati), la scadenza è il 26 giugno 2023 se è stato predisposto un modello F24, 27 settembre in caso contrario.
L’annullamento è una modalità speciale di correzione di eventuali errori: annullando il modello già presentato, infatti, questo viene eliminato dal sistema e il contribuente risulterà, quindi, non aver mai presentato alcuna dichiarazione. In presenza di obbligo dichiarativo, quindi, il contribuente dovrà comunque provvedere nuovamente all’adempimento, con una delle modalità consentite: se si avvale del 730, potrà inviare nuovamente la precompilata tramite applicativo web, oppure avvalendosi dell’assistenza fiscale, entro il termine del 2 ottobre; se presenta il modello redditi PF (precompilato, aggiuntivo o correttivo) la scadenza per l’adempimento è il 30 novembre.
Il modello Redditi aggiuntivo serve per dichiarare redditi non inclusi nel 730 (ad esempio redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva, plusvalenze finanziarie o investimenti all’estero) e va presentato entro la scadenza ordinaria. Il modello Redditi correttivo, invece, serve per correggere, nel medesimo termine, gli errori commessi nel 730 già inviato.
Come effettuare l’annullamento
Se, invece, si vuole usufruire della possibilità di annullare del tutto la dichiarazione già trasmessa, è necessario accedere al sito web della precompilata e verificare, anzitutto, che sia presente la relativa ricevuta con la dicitura “Elaborato”, che indica l’avvenuta acquisizione a sistema. Il software consente l’annullamento solo se si accede con le stesse credenziali utilizzate per l’invio; in caso di dichiarazione congiunta, l’annullamento può essere richiesto solo dal dichiarante.
Nel caso in cui oltre al 730 sia stato inviato anche il modello Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, bisogna prima cancellare i dati di quest’ultimo, cliccando su «Ripristina» nella sezione «Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo».L’annullamento della dichiarazione inviata comporta l’annullamento anche del modello F24 eventualmente predisposto. Una volta completata la procedura, va scaricata dalla sezione “Ricevute” la ricevuta dell’annullamento. Completato il processo, è possibile inviare nuovamente la dichiarazione (730 o Redditi) usando l’applicativo web.
La dichiarazione correttiva o integrativa
Trascorso il termine per l’annullamento, sarà sempre possibile correggere gli errori eventualmente commessi presentando una dichiarazione correttiva o integrativa.In particolare, chi ha presentato il modello 730 precompilato, può inviare – autonomamente o avvalendosi dell’assistenza fiscale degli intermediari:
• il modello Redditi correttivo, entro il 30 novembre, per correggere i dati già dichiarati o inserire redditi o oneri erroneamente omessi;
• il modello Redditi integrativo, per le medesime finalità, dopo tale scadenza ed entro il 28 febbraio 2024.
Se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito, si può chiederne l’eventuale rimborso. Se, invece, dalla nuova dichiarazione emerge un minor credito o un maggior debito, va contestualmente pagata l’imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta come previsto dal ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/97).
Nei casi in cui l’integrazione della dichiarazione è a proprio favore, perché comporta un maggiore credito, un minor debito, o comunque non comporta maggiori imposte, è possibile, in alternativa, presentare tramite Caf o professionista il modello 730 integrativo, entro il 25 ottobre: in tal modo, si otterrà dal sostituto d’imposta la liquidazione del maggior credito (o il rimborso dell’eccedenza già trattenuta) direttamente con l’accredito dello stipendio o della pensione.
Dario Cozzi, Michele Meroni, Claudio Sabbatini
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