Adempimenti

Compensazioni a rischio tra plus e minusvalenze

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di Giorgio Gavelli

Istruzioni al modello dichiarativo “criptiche” in caso di estromissione di più immobili da parte dello stesso imprenditore. Secondo le istruzioni al quadro RQ, Sezione XXII, infatti, «in caso di contemporanea esclusione di beni che producono componenti positivi e negativi, le componenti negative di reddito devono essere scomputate dall’importo di quelle positive sulla quali è applicabile l’imposta sostitutiva». Parrebbe, pertanto, che, ove l’imprenditore estrometta due immobili di cui uno plusvalente per 50mila euro e uno minusvalente per 30mila euro, l’imposta sostitutiva vada applicata solo sulla differenza di 20mila euro.

Viene sul punto richiamata la circolare n. 37/E/2016, la quale in realtà non tratta di estromissione ma di assegnazione di beni ai soci; il riferimento, tuttavia, può dirsi corretto, atteso che il comma 121 dell’articolo 1 della legge 208/2015 richiama, per l’estromissione, in quanto compatibili, le norme dettate per l’assegnazione. Tuttavia, nella circolare 37/E/2016 (par. 2.2) si legge che «in presenza dell’assegnazione agevolata di più beni, se vengono effettuate sia assegnazioni di beni merce che di altri beni, le componenti negative di reddito, che originano dall’assegnazione di beni merce prendendo a riferimento il valore normale/catastale, devono essere “utilizzate” per ridurre l’importo di quelle positive sulla quali è applicabile l’imposta sostitutiva. Nel caso in esame, quindi, i componenti positivi saranno assoggettati a imposta sostitutiva al netto dei componenti negativi».

Appare evidente che l’utilizzo dei minusvalori a decurtazione diretta dei plusvalori è consentita (per le assegnazioni) solo in caso di differenziale negativo emergente dalla attribuzione ai soci di «immobili-merce» e non di immobili strumentali. Trasferendo il chiarimento alle estromissioni, poiché risultano “privatizzabili” solo beni strumentali e non immobili merce (come, del resto, affermato esplicitamente dalla circolare n. 26/E/2016), la regola generale dovrebbe essere quella della indeducibilità integrale delle minusvalenze, anche ai fini della quantificazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva. Del resto, l’estromissione altro non che una ipotesi di “autoconsumo”, e in tale sede le minusvalenze relative a beni strumentali sono sempre indeducibili, in quanto non realizzate (articolo 101 del Tuir). Errore nelle istruzioni o “apertura” innovativa da parte delle Entrate? Sul punto appare necessario un chiarimento, ricordando che, a norma dell’articolo 10, comma 2, dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) «non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima».

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