Compilazione con molte insidie del prospetto «Aiuti di Stato»
Resta fitta la nebbia sulla compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” nei modelli Redditi 2019 (righi RS401 e RS402) e Irap 2019 (righi IS201 e IS202).
Nonostante il termine per la trasmissione telematica si avvicini, nessuno risponde alle tante perplessità delle imprese. Va ricordato (si veda “Il Sole-24 Ore” del 15 maggio e del 23 luglio 2019) che la previsione del prospetto si deve all’istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna), ai sensi dell’articolo 52 della legge 234/12 e del Regolamento approvato con decreto Mise 115/17.
Quest’ultimo distingue due tipologie di aiuti:
quelli soggetti a un procedimento di concessione (disciplinati dagli articoli 8 e 9);
quelli non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, la cui disciplina è contenuta nell’articolo 10.
Per questi ultimi (e per quelli con provvedimenti concessori a importo non determinato), gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Amministrazione competente preposta alla fase di fruizione in un momento successivo alla fruizione stessa; in particolare, gli aiuti fiscali “automatici” (si pensi al credito d’imposta “formazione 4.0”) si intendono concessi e sono inseriti nel Registro nazionale dalle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario. In base alle istruzioni, il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri Sian (Sistema integratico agricolo nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura). Per cui, per rispondere ad un quesito frequente, le imprese non devono inserire nel prospetto dichiarativo gli aiuti già presenti nei Registri (come, ad esempio, la contribuzione della legge Sabatini), in quanto il dato verrebbe duplicato.
Il prospetto inserito nella dichiarazione serve a completare il Rna degli importi che gli enti preposti non possono inserire, per mancanza di informazioni. E, sempre per rispondere a un altro dubbio diffuso, non si deve replicare esattamente quanto già inserito nella nota integrativa in adempimento di quanto previsto dall’articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 124/17, se non altro perché per il prospetto dei modelli Redditi e Irap non vige alcuna soglia minima di indicazione di 10mila euro annui (come è previsto, invece, per i bilanci) e inoltre il principio non è quella di “cassa” ma quello di “competenza”, nel senso che occorre indicare gli aiuti i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione.
Anche qui è opportuno fare un esempio. Le imprese che hanno fruito nel 2014 della “Tremonti quater” (articolo 18 del decreto legge 91/14) hanno utilizzato in compensazione nel modello F24 nel corso del 2018 la terza quota dell’agevolazione, che va indicata nel quadro RU (precisamente nella sezione I, con codice A9 a rigo RU1) ma non nei righi RS401 e 402, perché il diritto alla fruizione del credito è maturato all’atto dell’effettuazione dell’investimento, generalmente nel 2014.
La tabella allegata alle istruzioni al quadro RS cita, invece, il bonus per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, comma 98, legge 208/15), i cui presupposti potevano sorgere nel 2018.
Inoltre, poiché le istruzioni sono chiare nel limitare l’indicazione alle agevolazioni di natura fiscale, si ritiene che non vada riportata alcuna forma di sgravio contributivo o altri benefici di natura previdenziale o assistenziale.
Così come non va indicato ciò che non è aiuto di Stato o de minimis (come l’Ace, il super o iper-ammortamento, il patent box e il credito d’imposta ricerca e sviluppo). A nostro avviso (ma un chiarimento sarebbe opportuno) sfuggono all’indicazione anche il contributo Gse e il credito d’imposta per il cosiddetto “caro petrolio” (articolo 61 del decreto legge 1/12), mentre vanno inseriti il “bonus alberghi” (decreto legge 83/14 – codice 999) e i tanti aiuti de minimis, come ad esempio il credito d’imposta per gli esercenti impianti distribuzione carburante (articolo 1, comma 924, legge 205/17) e quello per il recupero dei contributi Ssn (articolo 1, comma 103, legge 266/05).