Confidi, garanzia con super sconto
Con il nuovo
Il premio, infatti, che le imprese devono pagare al confidi per poter beneficiare della loro garanzia “di firma” ai fini di una agevolazione per l’accesso al mercato dei capitali, deve essere determinato prendendo esclusivamente in considerazione i costi amministrativi, di istruttoria e di gestione della garanzia dello stesso intermediario che eroga la garanzia e che comunque non dovrebbe superare la misura dello 0,60 per cento. Ma questo “sconto” sulla commissione (che poi è anche l’agevolazione voluta dal legislatore) rischia di creare non pochi problemi economici ai confidi stessi. Vediamo perchè.
Le norme
Ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale 3 gennaio 2017 , il premio di garanzia, che le imprese devo pagare al confidi non può superare la misura dello 0,60 per cento. Questo premio, sempre secondo quanto indicato dal dettato normativo, deve essere determinato prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi, di istruttoria e di gestione della garanzia e nel rispetto di quanto approvato dalla Commissione europea con decisione C (2010) 4505 del 06 luglio 2010 che appunto aveva fissato il tetto massimo nella misura dello 0,60 per cento .
L’agevolazione per le imprese
In questa logica il premio di garanzia quale agevolazione per le imprese (beneficiarie ultime) è da quantificarsi nella differenza virtuale e teorica tra il prezzo normale di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul Fondo rischi di recente costituzione e il premio di garanzia versato dall’impresa al confidi stesso (con il massimo dello 0,60 per cento).
La sostenibilità economica
La misura dello 0,60% è, secondo quanto indicato dai rappresentati del mondo degli intermediari che erogano la garanzia, considerevolmente inferiore rispetto a quella media nazionale registratato dai confidi stessi (siano essi vigilati e non) e fa riferimento al dato medio registrato dal Fondo centrale di garanzia.
Secondo i confidi, però, il richiamo della norma «ai costi amministrativi» rappresenterebbe la via normativa per disapplicare la commissione nella misura imposta dalla decisione Ue, autorizzando gli stessi a prevedere una componente aggiuntiva ricollegabile al sostenimento delle spese amministrative. I confidi sottolineano infatti che non si possa scendere al di sotto del 1,20% - 1,50%, peraltro al netto delle altre entrate (quale, ad esempio, i contributi associativi annuali e altri oneri connessi all’elaborazione documentale): si tratterebbe del livello minimo per il pareggio dei costi alla luce di tutti gli adempimenti anche in termini di trasparenza e di modalità di implementazione dei principi contabili. Tant’è che l’applicazione del decreto ministeriale, considerate le implicazioni di carattere pratico, è oggetto di approfondimento dalle principali associazioni (Assoconfidi e Asso 112).
Il trade-off
Tale aspetto impone una riflessione su quale debba essere effettivamente l’onere che l’impresa deve sostenere per poter usufruire di una garanzia che appoggia la propria solidità su consistenti fondi di origine pubblica e, nel contempo, assicurare un punto di pareggio per i consorzi fidi (siano essi 155 Tub o 112 Tub).
In questa logica il cost/income ratio (rapporto tra spese amministrative e margine di intermediazione) rappresenta un importante parametro di misurazione dell’efficienza dei confidi. Tale indice ha evidenziato un netto peggioramento nel passaggio dei consorzi da “non vigilato” a “vigilato” (mediamente si passa da 68% ante trasformazione all’80 % rilevato post trasformazione).
Negli anni scorsi, ricerche empiriche (seppur a carattere regionale) hanno anche evidenziato come alla riduzione progressiva del costo del lavoro nei confidi (dal 40,65% al 38,64% del margine di intermediazione) si sia registrato un incremento delle spese amministrative (dal 59,35% al 61,39 per cento).
Il beneficio per le imprese
Appare fin da subito chiaro che l’intento del legislatore è quello di sostenere le imprese nell’accesso del credito mediante agevolazione nel rilascio di garanzie su fondi pubblici e contestualmente nello stimolo ai confidi a rilasciare impegni di firma in misura non inferiore a quattro.
Sotto altro aspetto si vuol assicurare che i confidi procedano con la loro mission, in quanto viene fissato anche un termine entro il quale tutte le risorse devono essere destinate alle garanzie (7 anni) con obbligo di riversamento del Fondo successivo.
In definitiva, il sostegno del legislatore è alle imprese e il prezzo delle garanzie incorpora tale principio; compito dei confidi sarà razionalizzare la propria attività e riuscire a favorire l’accesso al credito delle proprie associate, in una complessa alchimia che consenta di raggiungere un taeg congruo anche alla luce dei tassi applicati dalle banche nei finanziamenti.


