Imposte

Credito d'imposta per le librerie

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di Michele Brusaterra


Credito d'imposta per gli esercenti la vendita al dettaglio di libri nuovi e usati, con esclusione di quelli di antiquariato.

La legge di Bilancio 2018, e precisamente l'articolo 1, comma 319 della legge n. 205/2017, tra le varie misure finalizzate al rilancio del mondo imprenditoriale, ha introdotto anche un credito d'imposta volto a sostenere gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della «vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati».

Più precisamente, da un punto di vista soggettivo, la norma richiama i soggetti che svolgono le attività di cui al codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1. Si tratta delle attività di «Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati» e di «Commercio al dettaglio di libri di seconda mano», con esclusione dei libri di antiquariato.

Da un punto di vista tecnico, il credito d'imposta, che è valido attualmente solo per il 2018, è parametrato sulle spese sostenute dagli esercenti sopra richiamati a titolo di Imu, Tasi e Tari, per i locali in cui viene svolta l'attività di vendita al dettaglio di libri, nonché sulle spese di locazione, si intende sempre del medesimo locale, e su altre spese che la norma demanda, per la loro individuazione, a un apposito decreto, «anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale».

Il limite massimo del credito d'imposta è stabilito in due diverse misure, a seconda che le librerie siano o meno ricomprese in gruppi editoriali che le gestiscono direttamente. In quest'ultimo caso, il credito d'imposta massimo viene stabilito in 10mila euro, mentre in caso contrario esso è fissato nella misura massima di 20mila euro.

Il credito d'imposta, il cui funzionamento deve essere stabilito da apposito decreto attuativo, e che rientra nel cosiddetto regime «de minimis», di cui al Regolamento europeo 1407/2013, secondo il quale «L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari”, può essere utilizzato solo ai fini della compensazione.

Esso non rileva né ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non produce effetti nemmeno in merito alle disposizioni contenute negli articoli 61 e 109, quinto comma, del Dpr 917/1986, che prevedono, in buona sostanza, una deducibilità limitata, attraverso apposita proporzione, rispettivamente degli interessi passivi, per le sole imprese individuali e società di persone, e delle altre spese e componenti negativi, per tutte le imprese, in presenza di ricavi o altri proventi che non concorrono a formare il reddito in quanto esclusi.

Specifica la norma che gli F24 contenenti, in compensazione, il credito d'imposta in commento, devono esser presentati attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate «pena lo scarto dell'operazione di versamento».


Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco


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