Imposte

Credito in R&S, l’aliquota cresce al 50% e azzera gli scaglioni di spesa

di Alessandro Sacrestano

La legge di Bilancio “ritocca” il credito di imposta per la R&S (disciplinato dall’articolo 3 del Dl n. 145/2013), strizzando un occhio agli investimenti del settore privato e l’altro al Piano Industria 4.0.
Scompaiono, quindi, le differenziazioni in termini di percentuale di aiuto spettanti alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in funzione della diversa tipologia di spesa ammissibile che, con la nuova stesura della norma, prevede sempre la stessa misura di aiuto.
Nella versione precedente, infatti, alle imprese era riconosciuto un:
-25% delle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali;
-50% per i costi inerenti il personale qualificato e per i contratti di ricerca con terzi c.d. extra muros, ossia in forza di contratti con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start up innovative.
Ora, invece, l’aliquota agevolativa sarà unica, pari al 50% delle spese ammissibili (per tutte le tipologie di spesa) ed è incrementato l’importo massimo di credito di imposta concedibile al singolo contribuente per ogni anno. Dal limite di 5 milioni di euro si passa alla soglia di 20 milioni di euro per ciascun soggetto beneficiario (fermo restante la spesa minima di 30 mila euro).

LE VECCHIE E NUOVE REGOLE

La previsione di un’unica percentuale di aiuto comporta, come conseguenza, l’eliminazione della distinzione precedentemente operata tra “personale qualificato” e “personale non qualificato”. Il credito di imposta spetterà, pertanto, a fronte delle spese sostenute per l’utilizzo di personale sia qualificato che non nelle attività di ricerca e sviluppo.
Altra novità riguarda il periodo di vigenza della norma. Prima della legge di Stabilità, il bonus veniva riconosciuto per gli investimenti in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale effettuati nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. Ad oggi, invece, l’estensione del periodo di operatività del bonus porta diritto fino al 31 dicembre 2020.
La norma della legge di bilancio rimarca, inoltre, un aspetto che era stato già affrontato dal decreto attuativo del bonus (Dm 27 maggio 2015) e chiarito dalla circolare n. 5/E del 2016 .
Relativamente alle spese per contratti di ricerca extra muros, sono sempre ammissibili i costi inerenti i contratti stipulati dai soggetti beneficiari con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del ministro delle Finanze 4 settembre 1996 (ossia gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito).
Nulla di fatto per quanto riguarda, invece, il meccanismo di calcolo dell’incentivo. È, infatti, pienamente confermato il metodo dell’approccio incrementale. Pertanto, la percentuale di aiuto deve essere applicata sulle spese in ricerca e sviluppo sostenute in eccedenza rispetto alla media delle stesse spese effettuate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

L’IDENTIKIT

Si ricorda che il credito di imposta ricerca e sviluppo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’Irap; non rileva, inoltre, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir .
Poiché la norma non dispone null’altro con riferimento alla fruibilità del beneficio, si ritiene che debbano essere pienamente confermate le modalità automatiche di fruizione dello stesso. Pertanto, dovrebbero trovare applicazione le disposizioni contenute nella citata circolare n. 5/E/2016 dell’agenzia delle Entrate. Il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (ossia il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. Dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
Continueranno a non trovare applicazione i limiti di fruizione di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (euro 250.000 annui) e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite generale di compensabilità dei crediti di imposta e contributi di € 700.000).

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