Detrazione Iva a due vie nella dichiarazione 2018
Partita la campagna della dichiarazione Iva 2018, uno dei problemi di maggior rilievo con cui gli operatori sono tenuti a confrontarsi, riguarda la collocazione delle operazioni di acquisto di beni o servizi “targate 2017”, ma per le quali la registrazione della fattura (o della bolletta d’importazione) sia avvenuta nel corso dei primi quattro mesi dell’anno e fino al termine di presentazione del modello, mediante annotazione in apposito sezionale o con altre modalità idonee a consentire il rispetto delle regole di contabilità e il controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. La circolare 1/E/2018 ha stabilito che è possibile recuperare l’imposta per le fatture per le quali il tributo è divenuto esigibile nel corso del 2017, ma che, essendo pervenute nel 2018 (eccezion fatta per quelle pervenute entro il 16 gennaio scorso che potevano essere fatte confluire nella liquidazione relativa al mese di dicembre), sono annotate entro il prossimo 30 aprile.
La questione – che riguarda anche le fatture ricevute nel 2017, ma per le quali l’annotazione avviene comunque nel primo quadrimestre di quest’anno – è stata risolta sotto il profilo sostanziale, ammettendo che l’imposta relativa a tali documenti concorre al saldo della dichiarazione annuale relativa al 2017. Tuttavia, le Entrate non hanno chiarito le modalità di esposizione in dichiarazione degli importi detraibili. Sul punto, un’indicazione indiretta è ritraibile dalle istruzioni definitive per la compilazione del quadro VF del modello, da cui è scomparso il riferimento alle annotazioni nel registro degli acquisti eseguite nell’anno 2017 (riferimento che permane, invece, per gli acquisti senz’Iva di cui ai righi da VF14 a VF20).
Da ciò, potrebbe desumersi che, al pari dei documenti annotati entro l’anno di riferimento, anche le fatture registrate quest’anno possano essere riepilogate nel ridetto quadro, distintamente in base all’aliquota.
In alternativa, appare ragionevole pensare a utilizzare il rigo VF24, dedicato agli arrotondamenti e variazioni d’imposta, indicando esclusivamente l’ammontare del tributo di competenza (per così dire) che viene “recuperato” in sede di dichiarazione, ma che è pur sempre relativo a fatture registrate nell’anno successivo. In assenza di istruzioni sul punto, dovrebbe però rimanere fermo il fatto che, comunque si operi, nessuna conseguenza deve derivare sotto l’aspetto sanzionatorio. Ancor più, ove si rifletta sul fatto che la problematica s’intreccia anche con le regole per la compilazione dello spesometro, che fa perno sui concetti di ricezione e registrazione delle fatture, e con quelle per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, adempimenti per i quali andrebbero fornite specifiche istruzioni in relazione alle questioni qui richiamate. Tramontata l’illusione della “quadratura perfetta” di tutti i dati trasmessi all’erario per effetto dei vari obblighi comunicativi, l’obiettivo dovrebbe essere quello di evitare ulteriori complicazioni ed effetti pregiudizievoli per i contribuenti.