Dogane, tempi di decadenza certi per le notifiche in presenza di reati
Cambia radicalmente il termine di decadenza per l'accertamento doganale, esteso a sette anni in presenza di un comportamento penalmente perseguibile, mentre il limite triennale ordinario resta invariato. Il principio, contenuto nella legge Comunitaria 2018, verrà introdotto nel nostro ordinamento, dando attuazione al Codice doganale dell'Ue (Cdu) con decorrenza retroattiva dal 1° maggio 2016
L'assetto del regime di decadenza in dogana, come ridisegnato dall'articolo 103 del Cdu, è il seguente. Anzitutto, si conferma il termine per l'accertamento ordinario, che rimane fermo ai tre anni precedenti la data della dichiarazione doganale; in sostanza, per i diritti di confine non esistono periodi di imposta, ma i termini – relativamente ridotti rispetto ad altri settori impositivi – sono circoscritti al triennio successivo alla singola bolletta doganale contestata.
Diversa, però, è l'ipotesi di estensione di tale termine nei casi in cui il debito sorge in ragione di un atto che al momento in cui è stato commesso era penalmente perseguibile, questione da anni oggetto di profonde analisi e discussioni in dottrina e in giurisprudenza. Contrariamente a quanto accadeva nel precedente regime, il Cdu stabilisce ora che il termine triennale utile per la notifica al debitore dell'obbligazione doganale al contribuente è esteso da un minimo di cinque ad un massimo di dieci anni, con il legislatore nazionale che, proprio con la Legge europea 2018 in esame, fissa a sette anni il termine valido per l'Italia.
La nuova disposizione del Codice muta totalmente il quadro giuridico in vigore in precedenza, che rendeva operante il principio giurisprudenziale per cui, in presenza di reato, l'avviso di pagamento poteva essere notificato anche dopo il triennio, purché la notitia criminis fosse stata trasmessa entro il triennio stesso. Ciò garantiva il rispetto della normativa, anche nazionale, ed il diritto alla certezza del contribuente che, senza questo limite, sarebbe stato esposto sine die a qualsivoglia ipotesi di accertamento.
Con la nuova disciplina, invece, il termine utile (compreso tra cinque e dieci anni) per la notifica dell'obbligazione doganale assumerebbe la valenza di termine decadenziale.
Restano sul tavolo, tuttavia, una serie di questioni. Anzitutto, la nuova norma parla di “estensione” del termine ordinario in caso di reato, dunque è discutibile che tale estensione debba intervenire, comunque, nel triennio per il tramite di una notizia di reato elevata nel periodo ordinario.
In secondo luogo, e soprattutto, permangono le perplessità relative alle ipotesi di archiviazione della notizia di reato, ovvero all'assoluzione nel merito del contribuente. In questi casi, resta però il silenzio del legislatore; in effetti, ammettere che la mera notitia criminis, ancorché infondata, legittimi un accertamento successivo al termine triennale significa al contempo legittimare verifiche comunque e sempre estensibili con una mera trasmissione di una notizia di reato, a prescindere dal fatto che questa si riveli fondata o meno (sul punto, si veda Cgue, sentenza C- 62/06), esponendo il contribuente a rischi potenzialmente molto gravi.