Finanza

È ora operativo il doppio credito d’imposta sugli aumenti di capitale

Dopo la pubblicazione in Gazzetta, lunedì 24 agosto, del Dm 10 agosto con le indicazioni operative

di Luca Gaiani

Corsa contro il tempo per sfruttare il doppio tax credit sugli aumenti di capitale delle società di media dimensione introdotto dal Dl Rilancio. Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 24 agosto del Dm di attuazione, le imprese interessate cominciano a pianificare il percorso della ricapitalizzazione da completare entro il31 dicembre 2020.

Le società e i soci che intendono utilizzare il bonus sugli aumenti di capitale in denaro previsto dall’articolo 26 del Dl 34/20, hanno a disposizione appena quattro mesi per eseguire interamente l'operazione. La legge attribuisce rilevanza alle delibere assunte già dal 20 maggio 2020, ma soltanto con l'autorizzazione della Commissione Ue (31 luglio) e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dm di attuazione si può effettivamente avviare l'intervento.

Il Dm, oltre a delineare le modalità di richiesta del doppio credito di imposta, fornisce alcuni chiarimenti sulle condizioni richieste per ottenere l'incentivo.

Innanzitutto, né la società, né il socio (se impresa) dovevano considerarsi, al 31 dicembre 2019, imprese in difficoltà secondo la definizione dei regolamenti Ue. Qualora si tratti di micro o piccole imprese, il requisito non è richiesto, ma occorre che non sia in essere una procedura concorsuale. In pratica, se la conferitaria è in situazione di difficoltà, il tax credit non spetta né alla società né ai soci.

Se invece è in difficoltà uno dei soci, il credito è azzerato solo per quest'ultimo. Non possono utilizzare il credito i soci che sono a loro volta società e che controllano o hanno una partecipazione di collegamento nella conferitaria, o sono da questa controllati oppure ancora sono sottoposti con la conferitaria al controllo di uno stesso soggetto.

La conferitaria deve avere ricavi 2019 (consolidati se essa fa parte di un gruppo) tra 5 e 50 milioni e un calo di ricavi a marzo-aprile 2020 di almeno il 33% rispetto allo stesso bimestre 2019. La società deve essere in regola con una lunga serie di disposizioni normative. Il mancato rispetto di quest’ultima condizione annulla il credito della società, ma non quello del socio (articolo 2, comma 4, del Dm).

Si passa poi alla fase esecutiva con la delibera assembleare, la sottoscrizione e il versamento (capitale ed eventuale sovrapprezzo) che deve avvenire integralmente entro il 31 dicembre 2020. Il Dm prevede che il credito è riconosciuto a condizione che i conferimenti siano effettuati in esecuzione della delibera di aumento, il che pare escludere che rientri nel bonus l'importo di precedenti finanziamenti soci impiegati in compensazione per liberare le nuove partecipazioni. A operazione conclusa, si passerà, nel 2021, alla fase di invio delle istanze (prima il socio e poi la società) per l’ottenimento del credito di imposta.

L’Agenzia attribuirà i crediti, nel limite dei due miliardi stanziati dalla legge, seguendo l’ordine di presentazione delle domande (click-day).

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