FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: società estinte, antieconomicità, assicurazioni e avviamento
La cancellazione della società impedisce all’amministrazione finanziaria l’accertamento fiscale, sia nei confronti della società stessa che verso il liquidatore o l’amministratore. Cessione di contratto di leasing con successiva locazione dello stesso bene: profili di antieconomicità dell’operazione. La legge prevede l’esenzione alle «prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione» relative alle operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio. Per il calcolo dell’avviamento si considera il costo del capitale circolante necessario per condurre il ramo d’azienda acquisito. Sono questi i temi della rassegna delle principali pronunce della Ctr Lombardia e Ctp Milano.
L’amministratore-liquidatore non è responsabile in ambito fiscale
I giudici di appello hanno accolto, con spese a carico dell’Ufficio, la richiesta di disconoscere un accertamento fiscale nei confronti di un amministratore di una società ormai estinta e cancellata dal registro imprese.
La pretesa dell’Amministrazione finanziaria si basava sul riconoscimento di un soggetto quale amministratore di fatto, sulla conseguente sua equiparazione all’amministratore nominato e su un’assunta “successione automatica” dell’amministratore stesso nelle obbligazioni che la Società non aveva adempiuto.
La Commissione, non essendo stato notificato alcun accertamento alla Società prima dell’estinzione (cioè nessuna obbligazione era stata riconosciuta a suo carico), e ribadendo l’inammissibilità di procedere fiscalmente contro un soggetto cessato,
ha osservato che l’amministratore/liquidatore è estraneo all’obbligazione fiscale societaria, nella quale non subentra come soggetto tenuto ad assolverla; egli assume solo la responsabilità amministrativa per l’eventualità che abbia esaurito le disponibilità patrimoniali societarie senza provvedere al pagamento di crediti precedentemente sorti a carico della Società (richiama Cassazione civile, sezione tributaria 7327 dell’11 maggio 2012, Cassazione, sezioni unite, sentenze 2820/1985; 2768/1989; 9688/1995; 8685/2002).
Pertanto, la Commissione ha stabilito che, essendo illegittimo rivolgere all’amministratore/liquidatore un accertamento fiscale riguardante la società cessata,
in presenza dei due presupposti per agire , cioè il sorgere del credito in vita della società e il mancato pagamento ad opera dell’amministratore/liquidatore, si possa agire con la sola azione di responsabilità amministrativa. Valga a sostegno la considerazione che la responsabilità dell’amministratore/liquidatore può essere solamente assunta in proprio (e non in via di coobbligazione tantomeno successoriamente) e in ambito civilistico (e non fiscale), così come già richiamato dalla Cassazione, sezioni unite, 2079/1989, dalla Cassazione 12546/2001 e 10508/2008.
● Sentenza CTR Milano n. 4269/2018
Antieconomica la cessione del bene in leasing poi affittato
Con la Sentenza in epigrafe, la Ctr respinge l’appello dell’Ufficio e conferma la decisione di primo grado a partire dalla violazione del termine dilatorio per l’emanazione dell’avviso di accertamento ex articolo 12, comma 7, legge 212/2000. Nel merito, l’Ufficio in particolare, ha contestato l’antieconomicità dell’operazione caratterizzata dalla cessione di un contratto di leasing ad una società con la quale, successivamente alla predetta cessione, aveva stipulato un contratto di noleggio per il medesimo bene. Nell’ambito di tale operazione, l’Ufficio ha presupposto che i costi mensili di tale contratto fossero superiori ai canoni di leasing, senza tuttavia effettuare una accurata ed approfondita analisi di convenienza. I Giudici d’Appello osservano che l’antieconomicità non è fondata in ordine di diritto, stante, per di più, l’obbligo di verifica in termini economici dell’effettiva inerenza dei costi dedotti. Nel caso di specie, infatti, il requisito dell’inerenza non è posto in discussione, in quanto le modalità di acquisizione del bene rientrano nella discrezionalità delle scelte imprenditoriali, non opponibili e/o discutibili sul piano fiscale, se non in caso di assoluta e palese antieconomicità, che nel caso specifico non è dimostrato dall’Ufficio.
● Sentenza CTR Milano n. 4297/2018
L’articolo 10 del Dpr 633/71 è applicabile ad ogni interposizione assicurativa
La decisione in commento approfondisce i contenuti dell’articolo 10 del Dpr 633/1972. Secondo la commissione, la suddetta norma riconosce carattere di esenzione alle «prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione» relative alle operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio e a sua volta l’articolo 2, n.3, della direttiva 2002/92/CE definisce come di intermediazione assicurativa «le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione», definizione poi sostanzialmente recepita dall’articolo 106 del Dlgs 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). Pertanto il concetto di intermediazione può essere riferito a tutte le ipotesi contrattuali che comportano, comunque, una interposizione in ambito assicurativo, conclusione peraltro accolta da varie interpretazioni ministeriali. In altre parole, la coassicurazione non è che una particolare configurazione del contratto assicurativo, adattato all’esigenza di ripartire efficientemente il rischio assicurato fra le compagnie coassicuratrici semplificando i rapporti fra queste e l’assicurato, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo del risarcimento a carico di ciascuna compagnia coassicuratrice (delegata compresa). In concreto, la delegata si sostituisce alle altre coassicuratrici nello sviluppo di un’intera fase del rapporto assicurativo e, dunque nell’accertamento e nella liquidazione dell’indennità spettante all’assicurato per il danno da lui subito , curando la gestione del contratto, in qualità di mandataria con rappresentanza, per conto e nell’interesse di tutte le coassicuratrici. Di conseguenza si rende applicabile al compenso denominato «commissione di delega» l’esenzione Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n.2 del Dpr n.633/1972, trattandosi di prestazione assicurativa “in senso stretto”, atteso che produce effetti diretti sulla situazione giuridica dell’assicurato e delle coassicuratrici, delegataria compresa.
● Sentenza CTR Milano n.4273/2018
Nell’avviamento il circolante per condurre il ramo d’azienda acquisito
Nella controversia in commento i giudici di secondo grado decidono in merito al calcolo dell’avviamento a seguito di una cessione di ramo d’azienda. I giudici respingono l’appello dell’ufficio confermando l’operato del contribuente. Più precisamente i giudici ritengono di considerare, nella determinazione del valore di avviamento, il fabbisogno stimato dal contribuente quale capitale circolante, importo necessario per la conduzione del ramo d’azienda. Secondo i giudici, Infatti, è ragionevole considerare il costo per reperire il capitale circolante nella determinazione del valore dell’azienda e, di conseguenza, considerare la sua quantificazione nel valore della cessione.
● Sentenza CTR Milano n. 4263/2018
Hanno collaborato: Domenico Crosti e Angela Maria Vairo