Adempimenti

Stand by dei versamenti, vale il calo dei fatturati di aprile e maggio

La versione del Dl 23/2020 pubblicata in «Gazzetta» fa riferimento alla riduzione di fatturato e corrispettivi

di Gian Paolo Tosoni

La proroga dei termini del versamenti di aprile e maggio scatta in relazione a fatturato e corrispettivi e non con riferimento ai ricavi e compensi conseguiti.

Infatti l’articolo 18, comma 1, del Dl 23 del 8 aprile 2020 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» dello stesso giorno, prevede che la verifica delle diminuzione in ragione del 33% (50% per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro) riguarda il fatturato e i corrispettivi e non i ricavi e compensi come invece risultava nei testi resi noti nei giorni scorsi (si veda «Il Sole 24» dell’8 aprile).

Le verifiche da realizzare

In sostanza imprese e professionisti (secondo la relazione tecnica i titolari di partita Iva) devono verificare il fatturato del mese di marzo 2020 e controllare se risulta diminuito di almeno il 33% di quello di marzo 2019 e ripetere la medesima verifica per i mesi di aprile 2020 e 2019. Qualora la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi abbia subito tale scostamento scatta il rinvio dei termini per il versamento delle ritenute alla fonte, Iva e contributi previdenziali ed assistenziali (si veda l’articolo nella pagina precedente).

Il riferimento al fatturato semplifica la verifica da parte dei contribuenti e grazie all’introduzione della fatturazione elettronica facilita anche il compito per l’agenzia delle Entrate che, per l’ultimo comma dell’articolo 18, deve confermare agli enti Inps ed Inail l’esito dei riscontri effettuati per la legittimità della sospensione.

La definizione di fatturato

Ora è necessario stabilire cosa si intende per fatturato che è una definizione non contemplata dal decreto Iva dove invece si fa riferimento al volume d’affari. Infatti il fatturato comprende anche le cessioni di beni ammortizzabili e le fatture per passaggi interni fra attività separate (articolo 36 del decreto Iva) che invece il volume d’affari esclude.

Per fatturato intendiamo le fatture emesse a fronte delle operazioni effettuate in base all’articolo 6 del decreto Iva. Per individuare le fatture emesse nei mesi di marzo e di aprile dei due anni in questione si devono quindi riscontrare le fatture con data del mese di marzo e di aprile.

I tempi delle fatture

In base all’articolo 12 ter, comma 1 del Dl 34/2019, la fattura può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione della operazione, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differita le cui operazioni risultano da un documento di consegna o simili. Tuttavia la data della fattura deve coincidere con il giorno di effettuazione della operazione (agenzia delle Entrate circolare 14/2019) e può essere anche anticipata. Per le fatture differite quindi con più consegne la data della fattura può coincidere con quella dell’ultima consegna oppure convenzionalmente con la data di fine mese.

Si ricorda che le fatture emesse devono essere registrate con riferimento al mese di effettuazione della operazione. Questo significa che le fatture emesse con la data di marzo riguardano le operazioni effettuate nel mese di marzo, registrate nel mese di marzo e che hanno concorso alla liquidazione Iva del mese di marzo. Quindi il fatturato segue di fatto la competenza della effettuazione dell’operazione indipendentemente dal giorno della materiale emissione della fattura; per le cessioni di beni il risultato coincide in larga massima con i ricavi.

Il riferimento per i corrispettivi

Anche per i corrispettivi il riferimento è al giorno di effettuazione della operazione che si riscontra con la trasmissione telematica dei corrispettivi o con la registrazione nel registro dei corrispettivi per i periodi in cui non era o non è partita la predetta procedura.

Il legislatore non ha fatto riferimento alla liquidità e quindi all’incasso dei corrispettivi risultanti delle fatture come da più parti era stato auspicato (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Sarebbe stato troppo complicato rilevare la diminuzione di liquidità se pensiamo ai milioni di contribuenti in contabilità semplificata e imprese agricole che contabilizzano soltanto le fatture.

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