Professione

Flat tax, l’enigma delle Stp si risolve con le cooperative

immagine non disponibile

di Andrea Dili

La legge di Bilancio 2019 ha delineato un nuovo modello di imposizione sui redditi prodotti da imprenditori e professionisti, modello che è incentrato sull’applicazione di due regimi fiscali agevolati che contemplano l’applicazione di imposte sostitutive di Irpef, addizionali e Irap.

Si tratta del regime forfettario, riservato ai soggetti che nell’anno precedente non hanno superato i 65mila euro di ricavi, che prevede l’applicazione di un’aliquota proporzionale del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni) su un imponibile determinato attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività (variabile a seconda del settore di esercizio della attività) ai ricavi conseguiti nell’anno. E della flat tax, operativa dal 1° gennaio 2020 per coloro che nell’anno precedente hanno realizzato ricavi tra 65.001 e 100mila euro, realizzata mediante l’applicazione di un’aliquota proporzionale del 20% sul reddito determinato analiticamente.

Considerando che il regime ordinario Irpef prevede l’applicazione di aliquote progressive variabili tra il 23% e il 43% su scaglioni di reddito, a cui occorre aggiungere le addizionali regionali e comunali, aderire a un regime flat risulta generalmente molto conveniente.

A tal fine, quindi, oltre al rispetto delle soglie di ricavi, è necessario osservare gli ulteriori vincoli posti dalla normativa. In particolare, il legislatore ha voluto impedire l’accesso ai regimi agevolati ai soggetti che partecipano contemporaneamente ad associazioni, società di persone e imprese familiari. Sul punto è interessante rilevare che, rispetto al testo che ha disciplinato il regime forfettario fino al 2018, l’esercizio contemporaneo di un’impresa familiare diventerebbe incompatibile con il forfettario. Rilevanti anche le novità in tema di società a responsabilità limitata: se nel regime previgente l’accesso era precluso ai soci di srl in trasparenza fiscale, dal 2019 è vietato a coloro che controllano direttamente o indirettamente srl (o associazioni in partecipazione) che esercitano attività analoghe a quelle svolte da professionisti e imprenditori a forfait. Le medesime preclusioni operano per l’accesso alla flat tax.

In merito all’applicazione del forfettario a professionisti o imprenditori soci di srl sarà importante leggere i chiarimenti che presumibilmente saranno forniti nei prossimi giorni dall’amministrazione finanziaria. Il concetto di controllo diretto e indiretto, infatti, rischia in alcuni casi di apparire aleatorio. Il controllo di società, infatti, disciplinato dall’articolo 2359 del codice civile, si configura non soltanto nella disponibilità della maggioranza dei voti in assemblea ma anche nella possibilità di esercitare su di essa una influenza dominante, fattispecie che può realizzarsi in diverse modalità. Si pensi, ad esempio, ad un socio di minoranza che abbia la titolarità effettiva di rapporti contrattuali essenziali per l’esercizio dell’attività della società.

Tutto ciò assume particolare rilevanza nel comparto dei servizi professionali, dove non è raro l’esercizio della professione attraverso srl a ristretta base societaria, in cui la società sottoscrive con i soci professionisti contratti di prestazione d’opera. Condizione che, anche senza il possesso della maggioranza delle quote, potrebbe dissuadere il professionista dall’accedere a forfettario e flat tax o, al contrario, indurlo a escludere l’esercizio della attività in forma societaria, per potersi avvalere dei regimi agevolati. In altre parole, considerando l’esclusione dei soggetti in associazione professionale, si determina un consistente disincentivo alla costituzione di studi integrati e multidisciplinari.

Tuttavia, la corrispondenza tra regime fiscale flat ed esercizio dell’attività professionale in forma societaria potrebbe essere possibile attraverso la forma cooperativa (che prevede la presenza di un minimo di tre soci persone fisiche). Il modello cooperativo, infatti, si regge proprio sull’applicazione di principi che escludono la possibilità di esercitarne il controllo, principi la cui effettiva applicazione è garantita dalla vigilanza amministrativa regolata dal Dlgs n. 220/2002. In attesa dei chiarimenti dell’agenzia delle Entrate, quindi, la società cooperativa rappresenterebbe la soluzione più vantaggiosa per professionisti e autonomi che volessero avvalersi dei regimi flat senza rinunciare all’esercizio della propria attività in forma societaria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©