Imposte

I collegamenti dell’amministratore estero portano alla stabile organizzazione

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di Francesco Avella

Sussiste la stabile organizzazione in Italia di una società estera che dispone in Italia di un hub logistico per il trasporto di merci, se sussistono collegamenti personali tra l’amministratore della società estera e svariate società italiane che hanno dato in locazione il magazzino e che hanno ricevuto a noleggio mezzi di trasporto dalla società estera. Tali collegamenti personali escludono infatti il carattere meramente preparatorio o ausiliario dell’attività logistica. E ciò, benché i contratti con i clienti fossero conclusi dalla società estera nel suo stato di residenza e i beni strumentali di cui era proprietaria fossero acquistati e immatricolati in detto Stato. Queste, in sintesi, le conclusioni della Cassazione nella sentenza 4576 depositata 22 febbraio 2017.

La «stabile organizzazione secondo le Entrate

Il caso presenta dei punti di contatto con la risoluzione 4/E del 17 gennaio 2017 , nella quale l’agenzia delle Entrate rispondeva al primo «interpello sui nuovi investimenti» occupandosi, tra l’altro, del concetto fiscale di «stabile organizzazione» con particolare riguardo al settore della logistica.

In quella sede, l’agenzia delle Entrate confermava che un hub logistico non configura «stabile organizzazione» in Italia ai fini fiscali se, come sostenuto nell’istanza di interpello, nello stesso sono depositati, esposti o consegnati esclusivamente prodotti di proprietà della consociata estera che li fabbrica, in quanto l’attività logistica rientra tra quelle di «deposito, esposizione o consegna di merci» che sono considerate meramente preparatorie o ausiliarie ai sensi dell’articolo 162, comma 4, Tuir.

Al contrario, un hub logistico configurerebbe una stabile organizzazione se nei suoi locali venisse svolta anche attività di deposito, consegna ed esposizione di prodotti di proprietà di altre imprese, ovvero se ivi venisse svolta un’altra attività diversa da quelle di «deposito, esposizione o consegna di merci», quale ad esempio l’attività commerciale di raccolta degli ordini, nonché di vendita dei prodotti della consociata estera. Inoltre, si sarebbe in presenza di una stabile organizzazione se un soggetto in Italia (diverso da un agente indipendente) avesse il potere di concludere contratti in nome di Beta o di vincolarla o rappresentarla di fronte a terzi.

La Cassazione

Nel caso affrontato dalla Corte di cassazione nella già menzionata sentenza 4576 del 2017, la Suprema Corte rinviene ulteriori elementi, rispetto a quelli citati dall’agenzia delle Entrate, che porterebbero a configurare un hub logistico quale stabile organizzazione. Tali elementi sono rappresentati da significativi collegamenti personali tra l’amministratore della società estera e svariate società italiane che hanno dato in locazione il magazzino e che hanno ricevuto a noleggio mezzi di trasporto dalla società estera. In presenza di tali elementi, insomma, la commissione tributaria non potrebbe limitarsi a dare rilevanza al dato formale che gli autotreni della società estera furono acquistati all’estero e sempre all’estero furono conclusi i contratti con i clienti della società, per concludere che l’attività svolta in Italia è meramente preparatoria o ausiliaria.

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