Il nuovo modello TR riduce la soglia per il visto sulle compensazioni
Abbassamento della soglia al di sopra della quale l’importo da utilizzare in compensazione richiede l’apposizione del visto o della firma alternativa, e anticipazione del giorno in cui utilizzare il credito Iva.
Queste le due novità che hanno costretto il Direttore dell’agenzia delle Entrate a modificare nuovamente, dopo una prima modifica a marzo, il modello Iva TR da utilizzare per la richiesta di rimborso o compensazione infrannuale.
L’articolo 3 del Dl 50/2017, convertito nella legge 96/2017, ha previsto il rilascio del visto di conformità ovvero, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo, all’interno dell’istanza che richiede la compensazione del credito Iva infrannuale, qualora i contribuenti intendano utilizzare crediti per importi superiori a 5mila euro annui. Ricordando che tale limite era prima stabilito in 15.000 euro, per quanto concerne le start up innovative il limite di 5.000 euro appena evidenziato viene innalzato a 50.000 euro.
Un’ulteriore modifica, introdotta sempre dal Dl 50/2017, riguarda il momento di utilizzo del credito in compensazione che ora può avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza, e non più dal giorno 16, sempre del mese successivo.
Il modello Iva TR è stato, pertanto, ulteriormente modificato con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, protocollo n. 124040 del 4 luglio 2017, al fine di adeguarlo alle recenti modifiche di cui si è detto.
Si tratta della seconda modifica nel giro di breve tempo. La precedente era avvenuta a opera del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, protocollo n. 59279 del 28 marzo 2017. Tale provvedimento si era reso necessario per aggiornare il modello in commento in seguito alle disposizioni introdotte dal Dlgs 127/2015 e dal Dlgs 128/2015, i quali hanno previsto ulteriori casi di esonero dalla presentazione della garanzia, e dal Dl 193/2016, convertito dalla legge 225/2016 (collegato alla legge di Bilancio 2017), che ha elevato a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza ulteriori adempimenti.
Proprio con riferimento a tali limiti, è il caso di far notare la divergenza fra rimborso e compensazione del credito Iva. Mentre in caso di rimborso non è necessario rilasciare garanzia o apporre il visto o, ancora, la firma sostitutiva qualora l’istanza riguardi importi non superiori a 30.000 euro, per quanto concerne la compensazione dei crediti annui, il visto o la firma sostitutiva devono essere rilasciati sull’istanza infrannuale o, naturalmente, sulla dichiarazione annuale, qualora l’importo superi la cifra di 5.000 euro.
Il nuovo modello Iva TR va utilizzato a decorrere dalla richiesta di rimborso o compensazione relativa al secondo trimestre di quest’anno, la cui istanza va presentata entro la fine del mese di luglio.
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