Adempimenti

Immobili all’estero, no alla compilazione del quadro RW in assenza di modifiche

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di Giovanni Petruzzellis

Nel modello Redditi 2017 è previsto l’esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW in relazione agli immobili detenuti all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta. La novità è frutto delle modifiche riguardanti la fiscalità immobiliare introdotte dal Dl 193/2016 .
L’esclusione dalla compilazione del quadro RW è disciplinata al comma 26 dell’articolo 7-quater del decreto fiscale che, modificando il comma 3 dell’articolo 4 della legge 167/90 sancisce l’esonero dall’indicazione nel citato quadro degli immobili in assenza di modifiche.
Come sottolineato nella relazione tecnica, la norma semplifica l’adempimento dichiarativo, consentendo ai contribuenti di compilare il quadro RW all’atto dell’acquisizione dell’immobile senza doverlo ricompilare nelle dichiarazioni degli anni successivi.
Le istruzioni precisano al riguardo che «gli obblighi di indicazione nella dichiarazione non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie)».
Tale imposta, introdotta dall’articolo 19, commi da 13 a 17, del Dl 201/2011 è dovuta, dalle persone fisiche residenti in Italia, sul valore degli immobili all’estero, detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Il tributo si applica a prescindere dalla circostanza che gli immobili siano detenuti direttamente, ovvero per il tramite di fiduciarie o altre entità giuridiche (ad esempio, fondazioni e trust) che agiscano in qualità di soggetti interposti.
Dal tenore letterale delle istruzioni non è chiaro se, fermo restando l’obbligo di segnalare in dichiarazione i versamenti relativi all’Ivie, occorra anche continuare a indicare il valore finale dell’immobile e la relativa quota di possesso, essendo questi elementi essenziali per la quantificazione del tributo.
In sostanza non si comprende come l’indicazione dell’imposta dovuta, da indicare nel quadro RW colonna 8 possa prescindere dall’indicazione dei dati necessari al computo del tributo (tra cui, ad esempio, l’eventuale credito d’imposta spettante sulle patrimoniali eventualmente versate nello Stato estero). È quindi auspicabile che la questione sia affrontata e risolta in via interpretativa da parte dell’agenzia delle Entrate, onde evitare che la semplificazione resti tale solo sulla carta.

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