L’Ace aspetta il decreto attuativo
Incognita Ace, nel bilancio 2016, per le operazioni imputate direttamente a patrimonio netto. I nuovi principi contabili comportano, in diversi casi, movimentazioni del patrimonio senza un preventivo interessamento del conto economico e una conseguente delibera assembleare. L’impatto di queste movimentazioni sull’incentivo Ace dovrà essere chiarito dalle correzioni al Dm 14 marzo 2012 da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe.
Con il nuovo bilancio d’esercizio regolato dal Dlgs 139/2015, scompare la precedente correlazione tra i movimenti del patrimonio netto generati da utili o perdite e il risultato emergente dal conto economico. In diverse situazioni, infatti, le riserve di utili possono essere incrementate e decrementate direttamente in sede di chiusura del bilancio, e non attraverso la destinazione del risultato d’esercizio da parte dell’assemblea. I casi più diffusi sono l’imputazione a patrimonio netto degli effetti delle variazioni di principi contabili applicati, la correzione di errori “rilevanti” e le oscillazioni del fair value dei derivati di copertura del rischio di variazione di flussi finanziari.
Una ulteriore fattispecie, prevista dall’Oic 15, si presenta diffusamente nei gruppi societari e riguarda i finanziamenti infragruppo infruttiferi di interessi o comunque regolati a tassi inferiori a quelli di mercato. Se dai documenti disponibili (verbali di Cda o contratti) risulta che la natura della transazione (e dunque l’erogazione di un finanziamento a tasso zero dalla controllante alla controllata) è il rafforzamento patrimoniale della partecipata, l’iscrizione del credito e del debito al costo ammortizzato con attualizzazione comporta l’iscrizione degli interessi impliciti, non già nel conto economico (interessi passivi per la mutuante e attivi per la mutuataria), ma rispettivamente in aumento del costo della partecipazione (per la società controllante-mutuante) e a incremento delle riserve (per la controllata-mutuataria).
Per queste movimentazioni, occorre stabilire l’impatto sulla determinazione della base Ace, ma le norme attuali, fondate sulla tradizionale destinazione assembleare dell’utile a riserva, non sono di particolare ausilio. L’articolo 13-bis del Milleproroghe stabilisce che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, dovranno essere emanate disposizioni correttive del Dm di attuazione dell’Ace, per allineare le norme tra soggetti Ias e imprese che applicano il Codice civile. Nel frattempo si possono avanzare alcune interpretazioni. Ad esempio, non dovrebbe rilevare per l’Ace la movimentazione della riserva sui derivati di copertura di cash flow, che non è disponibile né utilizzabile a copertura perdite. Dovrebbero invece essere generalmente rilevanti i movimenti di riserve di utili per la correzione di errori o il cambiamento di principi contabili, mentre assai più arduo è stabilire la ricaduta dell’imputazione a patrimonio degli interessi da attualizzazione dei finanziamenti intercompany.