Adempimenti

L’istanza di rimborso del pagamento di una tariffa non versa l’imposta di bollo

immagine non disponibile

di Marco Magrini

Tre interpelli, pubblicati ieri, in merito a tematiche di rilevanza imposte indirette Iva, bollo e registro su tariffe, assegnazioni che coinvolgono la pubblica amministrazione, imprese e cittadini/utenti.
L’ interpello 144/2018 precisa che non sono soggette all’imposta di bollo le istanze di rimborso di pagamento di tariffe e che hanno natura di tributo stante l’applicabilità dell’esenzione stabilita dall’articolo 5, comma 5 della tabella allegato B al Dpr 642/1972.
La conferma dell’esenzione arriva dall’agenzia delle Entrate al ministero dell’Ambiente, in riferimento alle istanze di rimborso delle tariffe erroneamente versate per le richieste di valutazione di impatto ambientale (Via) e le autorizzazioni integrate ambientali (Aia), poiché relative al pagamento di tariffe aventi natura tributaria.
Le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, che costituiscono l’atto di impulso di un procedimento amministrativo, sono ordinariamente soggette all’imposta di bollo e la deroga a tale previsione di carattere generale può essere rinvenuta unicamente nella tabella allegata al Dp. 642/1972 dove sono disciplinate alcune ipotesi di atti e documenti esenti dall’imposta di bollo. Quindi le esenzioni sono di limitata e circostanziata applicabilità sulla base della specifica disciplina, tanto che nel caso oggetto dell’interpello, la possibilità di ritenere inapplicabile il bollo ha richiesto l’esame della natura giuridica di entrambe le tariffe Via e Aia (articolo 33, Dlgs 152/2006, Dm 6 marzo 2017 e 4 gennaio 2018).
L’indagine dell’Agenzia ha permesso di affermare l’esclusione delle tariffe, in quanto prestazioni pecuniarie in capo al richiedente, dal quadro di corrispettività sinallagmatica, costituendo un’entrata dello Stato (ordinanza 8956 del 2007 Cassazione a Sezioni Unite), e di conseguenza le natura tributaria delle stesse.
La risposta all’ interpello 141/2018 affronta, invece, il tema del corretto trattamento fiscale ai fini Iva applicabile alla cessione del segno identificativo e alla tariffa per le ispezioni in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici (Legge regionale Marche n. 19/2015).
Il dubbio dell’istante è determinato dal fatto che gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici sono affidati ai Comuni e alle Province (Autorità competenti), che possono effettuare gli accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno (anche privato, anche società in house) avente le caratteristiche previste dalla legge prevedendo tariffe a carico degli utenti costitute da un contributo commisurato alla potenza dell’impianto (con segno identificativo) e da un costo per l’ispezione.
L’Agenzia conferma l’irrilevanza Iva della tariffa e il riaddebito (del manutentore) per il segno identificativo, fornito al responsabile dell’impianto (committente) dal manutentore e/o installatore, che provvede al suo acquisto presso le Autorità competenti, ovvero presso l’organismo esterno da esse delegato, e lo appone sul rapporto di controllo di efficienza energetica; si tratta di un versamento obbligatorio per contribuire a garantire la sicurezza pubblica, non inquadrabile, quindi, come corrispettivo di una prestazione di servizi per carenza del presupposto oggettivo (articolo 3, comma 1, Dpr 633/1972).
Invece, resta normalmente riferibile ad una prestazione rilevante Iva la tariffa prevista per le ispezioni in quanto remunera un’attività imputabile direttamente all’organismo esterno (società in-house o altra) a fronte della quale il responsabile dell’impianto (committente) corrisponde detta tariffa.
L’ interpello 142/2018 in primo luogo qualifica come cessione di ramo aziendale il complesso di beni organizzati al fine di consentire l’attività di gestione del servizio idrico integrato, il cui nucleo fondante e qualificante risiede proprio nella rete idrica, infrastruttura che, con la sua peculiarità costituisce l’elemento necessario per mezzo del quale è possibile esercitare l’attività di gestione del servizio idrico da parte anche del Comune destinatario. Non si tratta di assegnazione / cessione di beni.
Da ciò derivano le conclusioni in merito alla qualificazione del trasferimento ai fini Iva ed altre imposte indirette. Pertanto l’assegnazione del ramo azienda all’ente locale socio è assoggettato all’imposta fissa di registro anche in presenza di beni immobili, purché gli stessi facciano parte del ramo aziendale (risoluzioni 99/E/2001 e 47/E/2006) e imposta ipotecaria fissa e catastale proporzionale. Invece, la cessione di ramo di azienda ad un soggetto diverso dal socio e, quindi, ad una società gestore mantiene la configurazione fuori dalla rilevanza Iva e viene sottoposta all’imposta di registro in misura proporzionale del 3% (articolo 2, tariffa allegata al Dpr 131/1986), in assenza di beni immobili.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©