Controlli e liti

La difesa del contribuente parte dai termini

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di Rosanna Acierno

Ai destinatari degli atti di irrogazione sanzioni in cui si accerta l’omesso o il carente versamento di imposte non resta che affilare le armi per far valere le proprie ragioni, magari in sede di autotutela e, in caso di mancato accoglimento, davanti al giudice tributario. Occorrerà far rilevare, anzitutto, l’illegittimità dell’atto per violazione dei termini decadenziali della liquidazione e riscossione, così come previsto dall’articolo 25 del Dpr 602/73, e la sua invalidità per falsa applicazione dell’articolo 17 del Dlgs 472/97.

Si dovrà spiegare infatti come, mediante l’atto impositivo impugnato, l’ufficio pretenda di richiedere l’omesso o il carente versamento dell’imposta esposta in dichiarazione dei redditi e, come tale, rilevabile attraverso la liquidazione automatica ai sensi dell’articolo 36 bis Dpr 600/73 e/o dell’articolo 54 bis del Dpr 633/72 e, conseguentemente, accertabile solo tramite iscrizione a ruolo e successiva notifica della cartella esattoriale entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Qualora, poi, l’ufficio giustificasse il suo operato invocando il termine ordinario decennale di prescrizione, sarà opportuno precisare che il nostro ordinamento tributario prevede termini decadenziali che operano prima di quelli prescrizionali.

In particolare, la mancata e tempestiva notifica della cartella esattoriale ha causato la decadenza dell’accertamento e, conseguentemente, la nullità della pretesa. Se la notifica della cartella esattoriale fosse avvenuta tempestivamente, in caso di omesso pagamento, dopo 60 giorni dal ricevimento della cartella sarebbero cominciati a decorrere i dieci anni di prescrizione invocati dall’ufficio, suscettibili di interruzione.

Infine, qualora l’ufficio dovesse opporre – a propria difesa – la circostanza che l’eventuale presentazione della dichiarazione integrativa avrebbe impedito la liquidazione automatica, occorrerà far rilevare che sia la dichiarazione originaria che quella integrativa, una volta presentate e acquisite, sono state entrambe oggetto di liquidazione e non potrebbe essere diversamente.

È noto, infatti, a tutti che, accedendo al Cassetto fiscale, ciascun contribuente può consultare i dati delle dichiarazioni presentate a partire dal 1998 e che, per ciascuna dichiarazione (anche integrativa), è riportata la fase di lavorazione secondo questa terminologia: «Pervenuta», «In fase di liquidazione» o «Liquidata», unitamente ai dati delle eventuali comunicazioni di regolarità o irregolarità predisposte dalla stessa Agenzia.

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