Professione

La documentazione al test di qualità

di Nicola Cavalluzzo , Teresa Drago , Valentina Martignoni

All’articolo 20 del Dlgs 39/2010 è affidata la disciplina di controllo sulla qualità dell’attività di revisione per gli iscritti al Registro.

Le norme stabiliscono due piani per il controllo e per l’implementazione di un sistema di qualità per la revisione legale: da un lato c’è il controllo interno alla struttura del revisore legale, che segue i principi Isqc Italia 1 e Isa Italia 220, dall’altro c’è il controllo esterno della qualità, (articolo 20 del Dlgs 39/2010) operato per gli enti non di interesse pubblico dal Mef (e questa riguarderà la stragrande maggioranza dei professionisti) e per gli enti di interesse pubblico dalla Consob.

Controllo interno della qualità

Il controllo interno riguarda sia la verifica del sistema di controllo della qualità messo a punto nelle società di revisione o negli studi professionali (secondo quanto previsto dal principio Isqc 1 Italia), sia il controllo della qualità fatto dal professionista nell’ambito dell’incarico di revisione legale (secondo quanto previsto dal principio di revisione Isa Italia 220).

Secondo il principio Isqc Italia 1, il soggetto abilitato alla revisione deve istituire e mantenere un sistema di controllo interno della qualità che permetta di conseguire una ragionevole sicurezza sia che il soggetto abilitato alla revisione e il suo personale rispettino i principi professionali e le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, sia che le relazioni emesse siano appropriate.

Inoltre, secondo il principio Isa Italia 220, le procedure di controllo della qualità del singolo incarico devono permettere di acquisire una ragionevole sicurezza che la revisione sia svolta conformemente ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e che la relazione di revisione emessa sia appropriata alle circostanze.

Gli articoli 10-ter e 10-quater del Dlgs. 139/2010 stabiliscono che il revisore, oltre a dotarsi di procedure adeguate per l’accettazione, lo svolgimento e il mantenimento dell’incarico, debba implementare un sistema di controllo interno della qualità atto a verificare il rispetto delle regole a tutti i livelli della struttura.

Il controllo interno di qualità riguarda le responsabilità apicali per la qualità, i principi etici applicabili, l’accettazione e il mantenimento dell'incarico e della clientela, le risorse umane, lo svolgimento dell’incarico, il monitoraggio e la documentazione.

L'obiettivo di tale attività, oltre che quello di sviluppare tra il personale professionale una cultura interna orientata alla qualità, è di confermare l’essenzialità dello svolgimento di un incarico di qualità, di dimostrare ai verificatori esterni che gli incarichi di revisione sono pianificati in conformità ai principi di revisione e che la relazione emessa è supportata da una adeguata analisi e valutazione dei rischi.

Le procedure interne vanno comunicate a tutto il personale coinvolto in forma scritta evidenziandone la descrizione e gli obiettivi, il senso di responsabilità individuale e l'importanza di adeguarsi alle direttive.

L’Isqc Italia 1 prevede una procedura semplificata per i soggetti abilitati di minori dimensioni che svolgono l’incarico in società diverse da quelle di interesse pubblico.

La semplificazione consiste nel poter “dosare” la documentazione e la comunicazione delle direttive in misura proporzionata alla natura dell’attività svolta.

Controllo esterno della qualità.

L'attività di controllo esterno di qualità previsto dall’articolo 20 del Dlgs. 39/2010 modificato dall’articolo 19 del Dlgs.135/2016, che interessa tutti i revisori iscritti nel Registro, ad oggi non è ancora avviata in mancanza del regolamento applicativo da parte del Mef ancorché si ha notizia della istituzione delle relative commissioni.

Il controllo esterno della qualità è svolto ogni tre anni dalla Consob se il revisore svolge incarichi in Eip, in tutti gli altri casi viene svolto dal Mef almeno ogni sei anni. È finalizzata ad appurare l’adeguatezza dei documenti di revisione risultanti dalle carte di lavoro, lo svolgimento dell’incarico in conformità ai principi di revisione, la conformità ai requisiti di indipendenza, la quantità e qualità delle risorse investite, l’entità dei corrispettivi per la revisione e ladeguatezza della relazione di revisione.

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