Imposte

Nel limbo gli interessi sui nuovi rimborsi Irap e Ires

di Marco Piazza e Antonella Scagliarini

Negli ultimi mesi i contribuenti stanno cominciando a ricevere i rimborsi dell'Ires e dell'Irpef derivanti dalla liquidazione, da parte dell'Agenzia, delle istanze presentate nel 2009 in seguito all'introduzione della parziale deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi (art. 6, comma 1, del Dl 185/2008). La norma prevedeva, infatti, anche la possibilità per i contribuenti di chiedere il rimborso della maggiore IRES versata a fronte dell'IRAP deducibile per i periodi d'imposta precedenti quello in corso al 31 dicembre 2008 per i quali allora non fosse intervenuta la decadenza del termine di quarantotto mesi dalla data del versamento di cui all'articolo 38 del Dpr 602/1973 (articolo 6, commi 3 e 4 del Dl 185/2008).
Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare si trattava dunque di presentare un'apposita istanza per il quadriennio 2004-2007 con cui far emergere il credito IRES derivante dalla deduzione forfetaria del 10% IRAP. L'istanza doveva essere presentata utilizzando il modello ministeriale relativo all'istanza è stato introdotto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 giugno 2009 e basandosi sul calendario delle scadenze per l'invio telematico delle istanze è contenuto nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009.
La contabilizzazione del credito d'imposta IRES è stata effettuata nel 2009 posto che il co. 4 del citato art. 6 disponeva che “Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi”.
Purtroppo le procedure di liquidazione del credito in uso agli Uffici delle imposte contengono degli errori, per cui i contribuenti stanno ricevendo, in certi casi, rimborsi inferiori a quelli spettanti. Come già osservato su “Il Quotidiano del Fisco” del 25 novembre, infatti, le procedure non riconoscono, in certi casi, la deduzione dell'Irap in acconto se compensata con eccedenze a credito dell'anno precedente. La mancata deduzione si verifica quando il contribuente ha effettuato la compensazione in sede di dichiarazione dei redditi (compensazione verticale “interna”) anziché nel modello F24. Si auspica che il problema informatico sia presto risolto.
Altra questione riguarda gli interessi sul credito Ires oggetto di rimborso.


La rilevazione degli interessi sul credito d'imposta
Il diritto al riconoscimento degli interessi in capo ai contribuenti che hanno, a suo tempo, inviato telematicamente l'istanza è sancito da una norma di carattere generale. Si tratta dell'art. 44 del D.P.R. 602 del 1973, rubricato “Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate”.
Il diritto agli interessi sul credito d'imposta da istanza non è dunque in alcun modo messo in discussione:
• dall'assenza - nell'ambito dell'art. 6 del D.L. 185 del 2008 - di uno specifico riferimento agli interessi
• dall'assenza, nel modello ministeriale relativo all'istanza, di un apposito rigo per l'indicazione degli interessi maturati.
L'art. 44 del D.P.R. 602 del 1973 è chiaro nel disporre che “il contribuente ha diritto (…) per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse (…) per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento (…) e la data dell'ordinativo emesso (…)”.
E' su tale diritto che il contribuente ha conseguentemente contabilizzato, già dal bilancio 2009 (anno di iscrizione del credito relativo all'istanza di rimborso) gli interessi riferiti ad ogni singola annualità del credito chiesto a rimborso.
Il momento iniziale per la quantificazione degli interessi. Per l'individuazione del momento iniziale da cui decorrono gli interessi è possibile far riferimento al par. 4, parte seconda, della circ. n. 36 dell'11 novembre 1981 dove si precisa che: “(…) per l'individuazione dei semestri, escluso il primo, sui quali calcolare l'interesse (…) si deve aver riguardo, come momento iniziale a quello dell'eseguito indebito versamento (…)”.
Per un soggetto con esercizio solare, prendendo a riferimento il 2004, se il versamento a saldo IRES è stato eseguito a giugno 2005, la quantificazione degli interessi da contabilizzare poteva già decorrere dal 1° gennaio 2006.


Il momento finale per la quantificazione degli interessi
Come stabilito dal citato art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973,il conteggio degli interessi avviene per semestri interi “(…), escluso il primo, compresi tra la data del versamento (…) e la data dell'ordinativo emesso (…)”.
Il riferimento finale è dunque quello del mandato di pagamento, il quale deve essere comunicato in un termine ragionevole al contribuente (Cassazione, sentenza n. 4235 del 2 marzo 2004).
Trattandosi di semestri interi, quello nel quale “cade” il mandato di pagamento è di fatto perso ai fini del conteggio degli interessi.
Il rimborso del credito d'imposta e la mancata liquidazione dei relativi interessi.
Le procedure di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate non calcolano gli interessi maturati sui crediti rimborsati.
Gli interessi restano in una sorta di limbo dal quale il contribuente, se non li vorrà perdere, dovrà farli uscire mettendo in mora l'amministrazione finanziaria.

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