Nessun vincolo al cumulo con altri sconti
Doppio calcolo per determinare la variabile “investimenti” che concorre alla formazione dell’imponibile soggetto alla mini-Ires del 15%. Per ciascun esercizio (dal 2019 in avanti), occorre confrontare la quota di ammortamento dedotta sui beni acquistati dal 2019, diversi da immobili e auto in benefit, con l’incremento del residuo da ammortizzare rispetto al saldo a fine 2018. Anche la variabile “investimenti”, da sommare al costo dei dipendenti neoassunti, per determinare il secondo parametro del calcolo della mini-Ires (da parametrare agli utili destinati a riserva), deriva dal confronto tra due elementi, di cui assumere il minore.
Per ogni esercizio, gli “investimenti” sono dati dalla quota di ammortamento dedotta ai sensi dell’articolo 102 del Tuir sui beni strumentali oggettivamente e temporalmente rilevanti, nei limiti dell’incremento del costo fiscale non ammortizzato rispetto al saldo di fine 2018. Oggettivamente, rileva la realizzazione di nuovi impianti, l’ammodernamento, il riattamento e il ripristino di impianti esistenti, nonché, più in generale, l’acquisizione anche in leasing di beni strumentali nuovi diversi da immobili e autovetture concesse in benefit a dipendenti per la maggior parte dell’anno (articolo 164, lettera. b-bis, Tuir).
Temporalmente, rilevano le acquisizioni effettuate dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, considerando, anche se la norma non lo specifica, gli ordinari criteri di competenza fiscale dei costi previsti dall’articolo 109 del Tuir: consegna o spedizione per le cessioni (o, se diversa e successiva, data di trasferimento della proprietà), ultimazione per gli appalti.
Non vi sono vincoli al cumulo della mini-Ires con altre agevolazioni (salvo quelle consistenti in regimi forfettari, come la tonnage tax) sicché concorreranno a formare gli investimenti oggettivamente rilevanti anche quelli che usufruiscono ancora del superammortamento (fino al 30 giugno 2019) e dell’iperammortamento del 2019 (vecchio e nuovo) e del 2020.
La quota di ammortamento stanziata sul costo dei beni rilevanti si confronta poi con l’incremento del residuo fiscale da ammortizzare esistente alla fine dell’esercizio (senza considerare la quota di ammortamento nell’anno sui beni agevolati) rispetto al medesimo parametro al 31.12.2018, assumendo il minore tra i due importi. Nel calcolo del residuo da ammortizzare dell’anno e di quello del 2018 si considerano solo i beni oggettivamente rilevanti (escludendo immobili e auto in benefit a dipendenti). Il valore degli “investimenti” dell’anno (cioè il minore tra ammortamenti e incremento del residuo da ammortizzare) si somma poi al dato del personale neoassunto (a sua volta frutto di una serie di complesse elaborazioni) per costituire il parametro da confrontare con l’utile accantonato, determinando così l’imponibile agevolato.