Imposte

Nessuna agevolazione Imu per gli immobili strumentali a uso promiscuo

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di Alessandro Antonelli e Alessandro Mengozzi

La parziale deducibilità dell'Imu dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo non si estende agli altri tributi rientranti nell'imposta unica comunale. Questo argomento è stato affrontato in occasione di Telefisco 2014 con indicazioni fornite dagli esperti dell'agenzia delle Entrate.
L'articolo 14, comma 1, del Dlgs 23/2011 prevedeva l'indeducibilità totale dell'Imu dall'Irpef e dall'Ires e dall'Irap. In deroga a tale principio si pongono i commi 715 e 716 dell'articolo 1 della legge 147/2013 che introducono la deduzione dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo dell'Imu pagata sugli immobili strumentali già con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 nella misura del 30%, fissandola al 20% a decorrere dal 2014. Resta invece confermata la totale indeducibilità dell'Imu ai fini dell'Irap.
Dalla lettura della relazione governativa al provvedimento emerge che la parziale deducibilità interessa le categorie catastali rappresentative sia di immobili strumentali per natura (A10, B; C; D; E) sia per destinazione. L'inclusione degli immobili strumentali per destinazione dovrebbe consentire la deduzione anche con riferimento ad altri immobili strumentali non rientranti nelle categorie catastali anzidette (ad esempio aree scoperte come parcheggi, aree di carico e scarico).
Come sottolineato dall'agenzia delle Entrate, per le imprese e i lavoratori autonomi le percentuali del 30% ovvero del 20% sono rappresentate dall'Imu pagata nello stesso anno per cui si intende usufruire della deduzione, importo di norma coincidente con l'imposta di competenza dello stesso anno. Così, ad esempio se l'Imu 2013 (1° e 2° rata) relativa ad un fabbricato strumentale di categoria D è pari a 10.000 euro, l'importo deducibile Ires per il 2013, 30% di 10.000, sarà pari a 3.000 euro. In caso di tardivo versamento di tale imposta nel 2014, la deducibilità sarà rinviata a tale ultimo periodo. Analoghi calcoli e considerazioni valgono con riferimento all'Imu pagata in relazione agli immobili strumentali condotti in locazione finanziaria.
L'agenzia delle Entrate ha risolto, in senso negativo, la questione della deduzione Imu relativa a immobili strumentali a uso promiscuo stabilendo l'indeducibilità totale. Non è stato affrontato il tema delle deducibilità dell'Imu pagata sugli immobili strumentali che però non vengono destinati direttamente ad attività produttive. Infatti l'articolo 1 del Dl 54/2013 nel prevedere la riforma dell'Imu, aveva altresì stabilito che si dovesse pervenire alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'Imu relativa agli immobili utilizzati per attività produttive. Analoga precisazione era stata fornita dal ministero dell'Economia in occasione dello studio sulla revisione di tassazione degli immobili (agosto 2013). Dovrà quindi essere chiarito se questa deduzione competa non solo in relazione all'Imu pagata su immobili strumentali utilizzati direttamente in attività produttive, ma anche per la quota gravante su immobili, sempre strumentali, che però rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata come nel caso tipico delle società immobiliari che concedono in locazione lo stabile.
Resta sempre indeducibile ai fini delle imposte sui redditi l'Imu sui fabbricati destinati alla vendita contabilizzati tra le rimanenze (in quanto beni merce e a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza).
Il problema della deducibilità non si pone tuttavia nel particolare caso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.

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