Niente proroga dei versamenti per la società con reddito fondiario
Le imprese agricole individuali le cui attività rientrano nel reddito agrario (articolo 32 del Tuir) non possono usufruire della proroga del termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali al 30 settembre 2019 disposta dal Dl 58/2019 ( si veda anche Il Quotidiano del Fisco del 26 giugno scorso ). La conferma è contenuta nella risposta a interpello delle Entrate 330/2019 di ieri .
Si ricorda che la proroga del termine dei versamenti è stata fissata dalla legge di conversione del decreto crescita per i soggetti che esercitano le attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Gli indici introdotti con l’articolo 9 bis del Dl 50/2017, sono stati emanati per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni fra i quali non può certo rientrare un soggetto che rientra in altra categoria reddituale come quella dei redditi fondiari. Quindi la risposta all’interpello, rivolta ad una persona fisica, è giusta ma ovvia in quanto gli Isa e conseguenti adempimenti e proroghe non possono certo riguardare chi non entra nel mondo del reddito di impresa e di lavoro autonomo. Di conseguenza sono esclusi dalla proroga del termine del versamento anche le società semplici e gli enti non commerciali che svolgono attività agricole rientranti nel reddito agrario ex articolo 32 del Tuir.
Ora tenuto conto che anche per il settore agricolo sono stati emanati due Indici di affidabilità fiscale (AA01S ed AA02S) resta inteso che questi indici si applicano ai soggetti che pur svolgendo attività agricole rientrano nel reddito d’impresa. Tali soggetti sono le società di persone e di capitali comprese le cooperative.
La risposta all’interpello non le cita ma queste società si possono trovare nella situazione di svolgere esclusivamente attività rientranti nel reddito agrario. Tuttavia esse possono usufruire della proroga in quanto il loro reddito è comunque qualificato di impresa ai sensi dell’articolo 55 del Tuir (norma citata nella risposta). Infatti la lettera c) dell’articolo 55 contempla: i redditi dei terreni per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti ove spettino alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, e poi di rimando ai soggetti Ires (esclusi gli enti non commerciali). Quindi le società diverse delle società semplice che svolgono attività agricole rientrano nel reddito di impresa e quindi sono attratte nell’ambito degli Isa. Ciò anche se le società abbiano optato per il reddito agrario in base all’articolo 1, comma 1093 della legge 296/2006 e di conseguenza dichiarando il reddito rientrante in «altra tipologia di criteri forfetari», non devono compilare i modelli Isa. Questi soggetti usufruiscono della proroga del termine per i versamenti al 30 settembre come coloro che svolgono altre attività agricole ma rientranti nel reddito di impresa come ad esempio l’agriturismo).
In conclusione la proroga non sussiste soltanto per i titolari di redditi agrari se persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 330/2019