Controlli e liti

Notifica smart con meno tutele per il contribuente

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di Enrico De Mita

In tema di riscossione delle imposte, è legittima la notifica diretta della cartella di pagamento mediante invio dal concessionario delle imposte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'osservanza della legge 890/1982. Con la sentenza 175 del 23 luglio scorso, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, Dpr 602/73 in riferimento agli articoli 3, comma 1, 24, e 111, comma 1 e 2 della Costituzione, sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con ordinanza del 22 novembre 2016 .

La Ctr aveva evidenziato che la mancanza di intermediari era in grado di causare seri pregiudizi anche all'esercizio del diritto di difesa e all'applicazione della regola della parità delle armi, dando luogo ad una situazione di svantaggio del destinatario della notifica diretta, effettuata da un soggetto privato neppure assoggettato alla regola dell'imparzialità (articolo 97 Costituzione), in assenza di garanzie per il destinatario ai fini della conoscibilità effettiva dell'atto. La Corte è stata di diverso avviso, evidenziando che il reticolo normativo delle regole della notificazione degli atti tributari sconta la sua specialità. In particolare, la notificazione “diretta”, anche dopo la riforma della riscossione coattiva, continua ad essere una facoltà dell’agente della riscossione, giustificata ex articolo 3 della Costituzione, poiché «la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (sentenze 90 del 2018 e 281 del 2011).

In ogni caso – spiega la Corte – la notificazione diretta prevede il completamento sintetico dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale. La differenziazione più significativa, la mancata previsione della cosiddetta Can (comunicazione di avvenuta notifica) nel caso di notifica diretta non determina profili di contrasto con i principi costituzionali. Anche in tal caso si conferma il principio generale per cui la semplificazione legislativa della notificazione “diretta” ha la finalità di accelerare e snellire le operazioni della riscossione coattiva.

Ciò vale a maggior ragione dopo che è stata introdotta la possibilità di notifica delle cartelle a mezzo Pec (Dl 78/2010, articolo 38, comma 4, lett. b) che non prevede alcuna comunicazione informativa, e dopo che la Finanziaria 2018 ha eliminato l'obbligo di Can, non essenziale in un'ottica di semplificazione e allineamento alla notificazione mediante posta elettronica certificata.

Se l'amministrazione deve assicurare l'effettiva conoscenza del contribuente degli atti a lui destinati (articolo 6 dello Statuto), non si può non osservare che la presunta evoluzione degli strumenti di notificazione significa, nel caso di specie, involuzione e arretramento della tutela del soggetto notificatario. Tale negazione delle tutele non può essere colmata – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte – con un'applicazione estensiva – di necessario sindacato giudiziale – dell'istituto della rimessione in termini, ma richiede un ripensamento legislativo delle modalità di notifica a tutela del contribuente.

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