Per i tribunali l’attività si valuta ex post
Dall’introduzione dell’articolo 111, comma 2, della legge fallimentare, fino all’approvazione della legge delega 155/2017, il tema della prededuzione del credito professionale sorto in funzione di procedure concorsuali è stato oggetto di vivace dibattito giurisprudenziale.
Si sono contrapposti due diversi orientamenti:
- il primo – più restrittivo – sposato da alcuni tribunali di merito;
- il secondo – più “aperturista” – accolto dai giudici di legittimità.
La posizione assunta da una parte della giurisprudenza di merito (ancorata alle disposizioni dell’articolo 182-quater della legge fallimentare) è stata quella di subordinare il riconoscimento della prededuzione a un vaglio ex post da parte dell’organo giurisdizionale in ordine all’effettiva strumentalità delle prestazioni professionali alla procedura concorsuale, facendo coincidere il concetto di funzionalità citato dall’articolo 111 con l’utilità alla massa dei creditori (così il Tribunale di Milano, nella sentenza del 26 maggio 2011 e il Tribunale di Pistoia nella sentenza del 21 ottobre 2011).
Tra le pronunce in questo senso, anche successive alle modifiche dell’articolo 182-quater, si evidenzia in particolare la sentenza del tribunale di Vicenza dell’11 marzo 2014, che precisa come la collocazione in via prededuttiva del credito del professionista debba essere valutata «soltanto dopo l’omologazione del concordato, ovvero dopo la verifica dello stato passivo nel fallimento eventualmente successivo», in funzione del concreto vantaggio che la prestazione ha comportato alla massa, e alla sufficienza di risorse a far fronte al pagamento delle altre prededuzioni. Sulla scorta di tali premesse il pagamento in favore del professionista, laddove effettuato dall’imprenditore in assenza di autorizzazione, potrebbe addirittura costituire motivo di eventuale revoca del concordato preventivo, in base all’articolo 173 della legge fallimentare.
Di diverso avviso è invece la giurisprudenza della Cassazione, che, dal 2013, ha ridisegnato i contorni del concetto di prededuzione, in senso più aderente alla lettera dell’articolo 111 della legge fallimentare, ampliandone così la portata a tutti crediti sorti in funzione di procedure concorsuali (Cassazione, sentenza 8533/2013). È stata rivisitata anche la nozione di «strumentalità» dell’apporto professionale alla procedura concorsuale, che non deve essere valutata ex post con riferimento ai risultati raggiunti (Cassazione, 19013/2014), sussistendo ogni qualvolta le prestazioni professionali abbiano costituito attività preparatorie e di supporto alla procedura concorsuale (Cassazione, 24791/2016). Secondo questa diversa interpretazione, il pagamento in favore del professionista non richiede alcuna autorizzazione dell’organo giurisdizionale. Nel sistema delineato dalla giurisprudenza di legittimità è valorizzato il ruolo del professionista nell’ambito del ricorso a procedure alternative al fallimento, favorendo l’emersione quanto più precoce dello stato di crisi dell’impresa: questo concetto appare in linea, seppur con i limiti previsti dalla legge 155/2017, con i principi ispiratori della riforma fallimentare in attesa di attuazione.