Controlli e liti

Prestiti anziché dividendi alla controllante indiretta: non c’è elusione sull’Ace

La Ctp Milano 81/5/2022 non ravvisa nell’operazione la distribuzione di utili

Non costituisce abuso di diritto, nell’ambito della disciplina Ace (articolo 1, Dl 201/2011), l’erogazione di un finanziamento alla propria controllante indiretta in luogo della distribuzione di dividendi, che secondo l’ufficio rappresenterebbe l’operazione “sostanziale” sottostante a quella formalmente conclusa. A dirlo è la Ctp Milano 81/5/2022 (presidente Nocerino, relatore Chiametti), non ravvisando nel comportamento della società accertata la sussistenza del «vantaggio fiscale indebito» che l’ufficio aveva, invece, quantificato in circa 20 milioni di euro.

Una società italiana erogava nel 2012 alla propria controllante indiretta francese un cospicuo finanziamento, nell’ambito di una linea di credito revolving, stabilendo contrattualmente l’importo massimo utilizzabile dal borrower, la durata massima dell’utilizzo (un mese) e la determinazione del tasso d’interesse. Tali condizioni negli anni successivi subivano varie modifiche. L’Agenzia contestava una pianificazione fiscale indebita (invocando l’articolo 10-bis della legge n. 212/2000) finalizzata alla fruizione di un ammontare Ace non spettante.

Secondo i verificatori, la società avrebbe formalmente rappresentato un’operazione di finanziamento alla controllante indiretta celando, nella sostanza, la distribuzione di dividendi (che comporta un decremento di «base Ace»). Il vantaggio fiscale indebito sarebbe consistito nella differenza tra il risparmio d’imposta realizzato a seguito dell’utilizzo dell’intera deduzione Ace accumulata (senza operare decrementi) e gli interessi attivi sul finanziamento assoggettati a tassazione.

La ricostruzione non ha convinto i giudici di primo grado: la condotta non risulta in contrasto con le finalità agevolative della disciplina Ace, non si ravvisa alcun vantaggio fiscale indebito né si sarebbe in presenza di una operazione priva di sostanza economica. In proposito, vengono richiamati alcuni precedenti della stessa Commissione, le decisioni 5116/19/2019 e 5695/11/2019.

La decisione non menziona le disposizioni anti-abuso previste dalla disciplina Ace, dall’articolo 10 del Decreto 3 agosto 2017. Il comma 3, lettera c), di tale disposizione prevede che l’aumento di «base Ace» non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo. Quest’ultimo (al quale deve appartenere almeno uno dei soggetti astrattamente beneficiari) è composto dalle società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto (articolo 2359, Codice civile), inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, ad eccezione dello Stato e gli altri enti pubblici.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©