Contabilità

Principi Oic, crediti d’imposta al test di contabilizzazione

I crediti d’imposta vanno nella voce 20 se così vengono definiti dalla legge. Se sono contributi vanno in A.5

di Franco Roscini Vitali

La contabilizzazione dei crediti d'imposta merita qualche considerazione, innanzi tutto con riferimento all'esercizio d'iscrizione.

Il principio Oic 15 precisa che i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, cioè se rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società. Per esempio, nel caso dei crediti d'imposta relativi agli investimenti, che hanno sostituito iper e superammortamenti, il “titolo” al credito spetta quando gli investimenti sono effettuati.

La regola dell'effettuazione non dovrebbe porre problemi perché le disposizioni dei principi contabili e quelle fiscali contenute nell'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir sono simili: questo non fa neppure sorgere problemi di doppi binari o altro.

La collocazione in bilancio dei crediti d'imposta deve tenere conto della modalità tecnica con cui è rispettato, nel conto economico, il principio di competenza realizzato mediante la correlazione tra costi e ricavi. La correlazione è attuata nelle aree in cui il conto economico è strutturato e suddiviso: nell’area B sono correlati i costi che hanno concorso alla formazione di ricavi e proventi iscritti nell’area A, mentre nelle aree C e D sono contrapposti proventi e costi finanziari.

Ancora, per esempio, la voce A.5 comprende i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide, se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B.10. Inoltre, la A.5 comprende le sopravvenienze e insussistenze attive relative a valori stimati causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi. È il caso di fondi per rischi e oneri eccedenti rispetto agli accantonamenti operati, se l'accantonamento è stato contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione. Infatti, l'Oic 31 prevede che l'eliminazione o la riduzione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area (caratteristica, accessoria e finanziaria) in cui era stato rilevato l'originario accantonamento.

Le imposte sono iscritte nella voce 20 che, dopo l'eliminazione della parte straordinaria del conto economico, accoglie con separata evidenza anche quelle relative ad esercizi precedenti. In tale voce le imposte sono suddivise in quattro voci distinte: imposte correnti, imposte relative a esercizi precedenti, imposte differite e anticipate e proventi da consolidato fiscale. In definitiva, l’Oic 25 prevede che nella voce 20 si iscrivano tutte le imposte, oneri accessori compresi, incluse le rettifiche alle stesse: di conseguenza, i debiti tributari sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto subite e crediti d'imposta. Pertanto, tutte le imposte, con segno dare e avere, confluiscono nella voce 20, compresi i crediti di imposta se la legge li definisce tali: in sostanza, i crediti di imposta riducono il “costo” delle imposte.

Invece, se la legge definisce un bonus “contributo”, questo confluisce nella voce A.5 del conto economico e impatta sul valore della produzione. L'iscrizione dei crediti d'imposta relativi agli interventi edilizi, nella voce A.5, contenuta nella risposta dell'Oic al quesito dell'agenzia delle Entrate, comporta per le imprese le notevoli difficoltà e incertezze di carattere fiscale.

In estrema sintesi, per esempio, con riferimento ai beni agevolati immobilizzati, il problema riguarda la contabilizzazione con il metodo diretto che presuppone la rilevazione al netto del contributo: questo comporta il venir meno della base per gli ammortamenti. Ma anche la contabilizzazione con il metodo indiretto non è immune da criticità. Inoltre, nel caso dello sconto in fattura la sorte degli ammortamenti per il cessionario è tutta da scrivere.

A questo punto le imprese potrebbero valutare una diversa scelta contabile, da illustrare e motivare nella nota integrativa, valorizzando quanto sopra illustrato con riferimento alla struttura del conto economico. Questo consente di superare i problemi fiscali citati: inoltre, non si genera alcuna variazione fiscale perché i crediti riducono le imposte. Scelte contabili diverse sono previste dall'articolo 2423 comma 5 perfino in deroga alle norme di legge: ovviamente il tutto va discusso con sindaci e revisori.

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