Adempimenti

Registrazione atti giudiziari con il modello F24 dal 23 luglio

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di Salvina Morina e Tonino Morina

Il modello F24 si estende ai versamenti per la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria. Piano piano, va scomparendo il modello F23. Il modello F24 potrà essere usato con riferimento agli atti emessi a partire da lunedì 23 luglio 2018. La novità è prevista dal provvedimento 143035/2018 delle Entrate di ieri. Il modello F24 si potrà usare per pagare le imposte e i relativi interessi, sanzioni e accessori, chiesti dagli uffici dell’Agenzia, in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria, di cui all’articolo 37 del Dpr 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), nonché agli atti enunciati, non registrati, presenti negli stessi atti dell’autorità giudiziaria soggetti a registrazione. L’articolo 37 dispone che gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta di registro, anche se al momento della registrazione sono stati impugnati o sono ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

Alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo all’ufficio che ha riscosso l’imposta.

È inoltre previsto un periodo transitorio, in base al quale: per gli atti emessi prima del 23 luglio, i versamenti si dovranno eseguire con il modello F23; fino al 31 dicembre 2018 saranno comunque considerati validi i pagamenti fatti sia con il modello F23, sia con il modello F24. Ma i versamenti chiesti a seguito degli atti emessi dagli uffici devono essere effettuati con il modello indicato nell’atto stesso.

Le zone franche urbane

Con il provvedimento 143023/2018 di ieri l’Agenzia ha poi dettato modalità e i termini di fruizione, tramite il modello F24, delle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti. Riguarda i i contribuenti localizzati nelle zone franche urbane (Zfu) in base alla delibera Cipe 14 dell’8 maggio 2009 non comprese nelle regioni dell’obiettivo «convergenza», ricadenti nei Comuni di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena e Massa Carrara. Essi potranno usare l’agevolazione in compensazione con i pagamenti che dovranno fare con il modello F24. La compensazione potrà avvenire solo con i servizi telematici delle Entrate.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 143035/2018

Agenziadelle Entrate, provvedimento 143023/2018

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