Imposte

Rimborsi Tari per le pertinenze con fondi di bilancio

di Giuseppe Debenedetto


I Comuni possono rimborsare la quota variabile della Tari illegittimamente applicata alle pertinenze coprendo la relativa spesa con risorse di bilancio. È quanto affermato dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione 139 del 9 maggio 2018, rispondendo a un quesito formulato dal Comune di Milano.

La decisione dei giudici contabili segna un’ulteriore tappa nella controversa vicenda sorta il 18.10.2017, dopo la risposta a una interrogazione parlamentare, suscitando un clamore mediatico che ha consentito di far emergere diversi errori commessi dai Comuni in sede di calcolo della Tari, tra cui l’applicazione della quota variabile anche alle pertinenze dell’abitazione (box, garage, cantina ecc.), la limitazione del concetto di pertinenza e la tassazione delle seconde case, stabilendo il numero degli occupanti in rapporto alla superficie (senza consentire al contribuente di dichiarare l’effettivo numero di componenti del proprio nucleo familiare).

Tutte questioni approfondite sia in diverse risposte a interpellanze o interrogazioni parlamentari (18 ottobre 2017, 1° dicembre 2017, 6 dicembre 2017) e sia dal Dipartimento delle finanze con la circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017, nonché con le risposte dallo stesso fornite il 1° febbraio 2018 all’evento Telefisco 2018 e al webinar del 22 febbraio 2018.

È rimasta però l’incertezza sulle procedure di rimborso, avendo il Ministero suggerito ai Comuni due possibilità:
1) agire in autotutela e riapprovare le tariffe per gli anni scorsi, ripartendo correttamente il carico fiscale sui contribuenti;
2) fare ricorso alla copertura a carico del bilancio.

Tecnicamente la soluzione più corretta sarebbe la prima, a saldo zero per le casse comunali, ma da un punto di vista pratico anche la più difficile da percorrere, perché genera delle differenze a debito, a carico dei soggetti privi di pertinenze, e delle differenze a credito, ma di importo inferiore a quello determinato sulla base delle tariffe illegittime, a favore dei soggetti che invece hanno le pertinenze. Si tratterebbe, quindi, di coinvolgere l’intera platea delle utenze domestiche.

La soluzione di attingere da fondi di bilancio è invece la più semplice da seguire, ma anche piuttosto discutibile perché finirebbe per incidere sulla fiscalità generale, colpendo anche soggetti che non c’entrano nulla con la Tari.

A favore della seconda soluzione si schiera ora la Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 139/2018, che afferma il seguente principio di diritto: «il rimborso della quota variabile della Tari non dovuta e di competenza di esercizi finanziari precedenti può trovare copertura in entrate ascrivibili alla fiscalità generale».

I giudici contabili lombardi non si sono, invece, espressi sulla possibilità di procedere al rimborso d’ufficio della quota variabile, calcolata separatamente sulle autorimesse, pur in presenza di regolamenti comunali efficaci e prescrittivi, ritenendo tale quesito inammissibile in quanto la questione prospettata potrebbe interferire sui possibili contenziosi – di competenza di altri plessi giurisdizionali – che potrebbero sorgere tra il Comune e i contribuenti.

La Corte dei Conti Lombardia sembra, inoltre, consentire di trovare la copertura per i rimborsi nel piano finanziario della Tari, anche se non in maniera integrale, soluzione invece tassativamente esclusa dal Mef.


Per approfondire:
Guida pratica fiscale - Tributi locali 2018, di Giuseppe De Benedetto

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