Adempimenti

Soluzione mancata sugli aiuti da indicare in nota integrativa

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di Giorgio Gavelli

Semplificazione mancata per gli adempimenti informativi sui vantaggi economici che le imprese hanno ricevuto dalle Pa e che vanno indicati nella nota integrativa. Nel Dl semplificazioni 135/2018, convertito nella legge 12/2019, è stata introdotta una disposizione sugli aiuti di Stato, ma gran parte dei problemi (si veda Il Sole 24 Ore dell’11 gennaio) resta irrisolta.

L’articolo 1, comma 125 della legge 124/2017 ha previsto che «le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato». Il comma 127 prevede poi che l’obbligo di pubblicazione non sussiste se l’importo ricevuto è inferiore a 10mila euro nel periodo. L’inosservanza determina la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi.

L’adempimento si applica dai prossimi bilanci, relativamente ai vantaggi economici ricevuti dal 1° gennaio 2018 (si veda Il Sole 24 Ore del 12 gennaio). Ci si attendeva un intervento per specificare i limiti di ciò che deve essere riportato nei bilanci e per eliminare le duplicazioni create con altri strumenti, quali il Registro nazionale degli aiuti di Stato, operativo dal 12 agosto 2017 presso il ministero dello Sviluppo economico, le dichiarazioni e comunicazioni fiscali e previdenziali.

Il Dl semplificazioni si limita a stabilire che «per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato», la registrazione degli aiuti individuali nel sistema «tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall’articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato». Quindi, l’unica semplificazione consiste nel fatto che le imprese non dovranno più riportare in bilancio l’entità dei singoli aiuti, ma solo dichiararne l’esistenza rinviando per i dettagli al Registro.

Questo intervento, oltre a non evitare la restituzione di quanto ricevuto a fronte di mere dimenticanze di aiuti legittimamente fruiti, non risolve nessuna problematica. Infatti, non viene delimitato né specificato l’oggetto della comunicazione in nota integrativa, né si chiarisce il comportamento da tenere con i vari benefici (ad esempio di natura tributaria) già oggetto di apposite comunicazioni, spesso precedute da istanze telematiche e conseguenti provvedimenti dei competenti ministeri (si pensi al bonus pubblicità).

Se si riflette sul fatto che sono soggette a questo adempimento anche le società con bilancio abbreviato e, addirittura, le microimprese, si comprende quanto invasivo sia questo impegno e quali possano essere le conseguenze di omissioni informative dovute a semplici dimenticanze. Invasività, del resto, già stigmatizzata da Assonime con circolare n. 21/2018. Non è chiaro neppure cosa debbano fare le imprese non soggette all’obbligo di pubblicazione del bilancio. Prima che questa bomba esploda, è il caso di porvi rimedio.

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