Sulla detrazione Iva un’apertura necessaria
La circolare 1/E, che inaugura la serie del 2018 per l’illustrazione delle novità fiscali, è tra quelle che meritano il massimo apprezzamento per la precisione nella risposta ai dubbi dei contribuenti e per la coerenza in tema di Iva con le direttive europee. Abbiamo particolarmente apprezzato – in questo ambito di principi generali – l’espressione «inerenza (rectius afferenza)». Quest’ultimo termine è utilizzato nel secondo comma dell’articolo 19, comma 2, del Dpr 633/1972 quale presupposto sostanziale del diritto di detrazione.
L’attuale corpus normativo su questo fondamentale argomento dell’imposta sul valore aggiunto è stato riscritto con effetto dal 1° gennaio 1998, e fu allora significativa la circolare 328/E/1997, in cui venne ammessa la detrazione per i beni da concedere in comodato ai clienti, detrazione che spetta non perché questo bene (ad esempio la macchina del caffè) determini di per sé un corrispettivo tassato, ma perché porta (ad fero) a vendere il prodotto che utilizza quella macchina, e che dà luogo ad operazioni imponibili.
La prima circolare di quest’anno ha sopito le ansie delle aziende e dei professionisti relative alla riduzione del termine di decadenza per l’esercizio del diritto di detrazione dell’Iva. I meno giovani ricorderanno però che il Dpr 633/1972 era nato, ed era quindi stato gestito, con termini di decadenza ancor più brucianti: o entro quindici giorni dalla ricezione della fattura o nella relativa dichiarazione annuale. L’attuale normativa italiana non è comunque in contrasto con la direttiva europea, così come interpretata dalla Corte di giustizia.
Premesso che questo discorso verrà meno con la fatturazione elettronica, in cui la data di emissione della fattura (cioè quella in cui viene inserita nel circuito Sdi) coincide con quella di ricezione, ci sono un paio di problemi da risolvere per il 2018.
Il primo riguarda il regolamento sulle liquidazioni periodiche, il Dpr 100 del 1998, secondo cui si può portare in detrazione l’Iva sulle fatture di cui si è in possesso nel giorno in cui si esegue la liquidazione, cioè entro il 16 gennaio dell’anno dopo per quella di dicembre. Ma se la fattura viene ricevuta dopo il 31 dicembre deve essere portata in detrazione nell’anno successivo.
Bene ha fatto la circolare a questo riguardo ad ammettere che per quest’anno, a motivo della inesistenza di queste istruzioni entro la fine del 2017, sia ammessa la detrazione per il 2017 anche per le fatture pervenute nei primi giorni del 2018.
Un argomento connesso riguarda la prova della data di ricezione della fattura cartacea. Il problema era di fatto risolto con la possibilità di detrazione per un triennio. Ma con il nuovo termine bisognerà stare particolarmente attenti – oltre a quelle trasmesse via e-mail - alle fatture spedite per posta senza busta: il timbro che si legge sul retro dice la data esatta in cui la fattura è stata spedita e quindi non poteva essere ricevuta prima.
Uno dei quesiti ricorrenti riguardava le fatture pervenute troppo tardi. Giustamente la circolare ricorda l’esistenza della “autofattura-denuncia”, adempimento che deve porre in essere chi ha ricevuto una cessione o ha pagato una prestazione, onde evitare di subire una sanzione pari al 100% dell’imposta, con il minimo di 250 euro.
E se invece la fattura è arrivata in tempo, ma si è persa nei meandri aziendali per una serie di controlli e di autorizzazioni al pagamento, deve tornare ad essere detratta nel corretto periodo di imposta. E qui le strade sono molteplici: se arriva in contabilità entro il 30 aprile entra nel quadro VF della dichiarazione dell’anno di competenza; se arriva dopo il recupero è subordinato alla presentazione di una integrativa a favore.