Controlli e liti

Termini di accertamento ridotti con i pagamenti tracciati

di Michele Brusaterra


Riduzione di due anni del periodo di accertamento in presenza di transazioni di ammontare superiore a 500 euro tracciate, e fatture e corrispettivi inviati in via telematica.

È questo l’incentivo contenuto nel Dlgs 127/2015, di recente modificato dalla legge di Bilancio 2018, destinato a trovare applicazione in modo «massiccio» a partire dal 2019.

Allo stato attuale, infatti, è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica solo nei rapporti con la pubblica amministrazione mentre nei rapporti con soggetti diversi tale documento rimane facoltativo, ma la legge di Bilancio 2018, commi da 411 a 415 dell’articolo 1 della legge 205/2017, ha previsto, dal primo gennaio 2019, l’obbligo dell’utilizzo della fattura elettronica per tutte le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato utilizzando obbligatoriamente il Sistema di Interscambio (SdI).

L’articolo 3 del già richiamato Dlgs 127/2015 prescrive che i termini di accertamento previsti dall’articolo 43 del Dpr 600/1973, per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’Irap, e dall’articolo 57 del Dpr 633/1972, per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, siano diminuiti di due anni nel caso in cui, oltre all’utilizzo della predetta fattura elettronica per tutte le operazioni, il contribuente garantisca «la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a euro 500».

Per tali contribuenti i termini di accertamento passano, quindi, dal quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero dal settimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, in caso di sua omissione o nullità, rispettivamente al terzo e al quinto anno successivo.

Tale riduzione è, però, condizionata anche alla trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento che comprova l’operazione, dei dati relativi alle operazioni che riguardano cessioni di beni e prestazioni di servizi «effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato», con esclusione di quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche sempre attraverso il Sistema di Interscambio.

In altre parole, alla luce dei riferimenti posti in essere dall’articolo 3 del Dlgs 127/2015, la riduzione dei termini di accertamento è riconosciuta qualora tutti i documenti di vendita e di acquisto e tutte le transazioni finanziarie agli stessi collegati, risultano tracciati e portati a conoscenza dell’amministrazione finanziaria.

Viene anche stabilito che non possono sfruttare la riduzione dei termini di accertamento i contribuenti di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972, tra cui spiccano i cosiddetti commercianti al minuto, a meno che, oltre alla predetta tracciabilità di incassi e pagamenti, non abbiano comunque optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, modalità, per il momento e salvo eccezioni, non obbligatoria.

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