Tfm, il teorema dell’incasso giuridico che produce solo complicazioni
Il teorema dell’«incasso giuridico» sopravvive al nuovo articolo 88, comma 4-bis, del Tuir e rischia di procurare ancora molti grattacapi ai contribuenti.
Nonostante l’introduzione di una disposizione specifica volta ad evitare salti di imposta nelle rinunce ai crediti da parte dei soci, l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 124/E/2017, ha ribadito che, se il credito deriva da un reddito tassato per cassa, la società va indenne da imposizione mentre il socio-amministratore deve subire la ritenuta e versare imposte su un importo in realtà mai percepito.
Da dove nasce questo convincimento? E, soprattutto, non è possibile giungere a una differente conclusione che semplificherebbe la vita dei contribuenti?
Senza entrare nel merito della correttezza del principio dell’incasso giuridico, che è da più parti considerato un obbrobrio, ma che è sostenuto da diverse sentenze della Cassazione, l’elemento saliente del ragionamento è la coincidenza tra il valore fiscale e il valore nominale del credito rinunciato dal socio, che porta a non ritenere tassabile la sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.
Coincidenza, sostenuta dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 124/E del 2017, su cui sorge più di un dubbio. Se, infatti, il credito nasce a seguito un provento maturato, ma non ancora tassato (il trattamento di fine mandato del socio-amministratore, ma lo stesso principio varrebbe per il socio-professionista che ha emesso fattura senza incassarla) si dovrebbe sostenere, al contrario, che, al momento della rinuncia, il «valore fiscale» del credito è pari a zero. La posizione del socio persona fisica con credito maturato ma non tassato è infatti la stessa dell’impresa che vanta un credito commerciale (sorto a fronte di un ricavo imponibile) successivamente svalutato (con svalutazione dedotta). La deduzione – che “annulla” fiscalmente il ricavo – riporta l’impresa nella situazione di chi (la persona fisica) il provento che ha generato il credito non lo ha mai tassato.
Se così è, però, la rinuncia al credito dovrebbe far sorgere, non già una tassazione sul socio (a seguito del descritto incasso giuridico), ma una sopravvenienza attiva sulla debitrice. Esattamente come avviene nel caso, del tutto simile, in cui il socio-impresa ha un valore del credito commerciale pari a zero (o comunque inferiore al nominale), avendolo svalutato. Se infatti il valore del credito è pari a zero, la rinuncia non genera alcun incremento del costo della partecipazione (articolo 94, comma 6, Tuir) e, in assenza di tale contropartita, l’incasso giuridico non dovrebbe operare. Questa è, infatti, la tesi sostenuta nella risoluzione 124/E per giustificare la mancata tassazione della rinuncia in capo agli amministratori non soci).
La soluzione di tassare la sopravvenienza attiva per il venir meno del Tfm (o di un credito di un socio professionista), considerando il valore del credito pari a zero, oltre che più coerente, in termini sistematici, con la nuova norma sulle rinunce, eviterebbe le tante complicazioni e anomalie prodotte dal teorema dell’incasso giuridico. Teorema che, in ogni caso, sarebbe opportuno eliminare del tutto, anche ricorrendo, se necessario, ad una specifica modifica legislativa.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 124/E/2017