Imposte

Transfer price allineato agli standard Ocse e Ue

di Dario Sencar

La pubblicazione del provvedimento delle Entrate del 30 maggio rende operativo quanto previsto dall’articolo 31 quater lettera c) del Dpr 600/73 per cui, a certe condizioni, l’Italia può rimuovere o ridurre in via unilaterale la doppia imposizione economica che si verifica in capo a imprese italiane per effetto di rettifiche di transfer pricing in capo a imprese associate estere, evitando così in radice una potenziale controversia internazionale.

Il provvedimento, frutto anche di una pubblica consultazione, si inserisce in un contesto sovranazionale di minimum standards e best practices di fonte Ue e Ocse, di cui pare sia stata tenuta debita considerazione.

Il provvedimento specifica le condizioni e la procedura cui un'impresa italiana si deve attenere qualora, condividendo la rettifica primaria da transfer pricing effettuata in capo ad una impresa associata residente o situata in uno Stato con cui l’Italia ha una convenzione contro le doppie imposizioni, voglia ottenere una corrispondente riduzione della propria base imponibile in Italia, originariamente eccedente rispetto a quella conforme all’arm’s legth principle.

Il compito dell’Agenzia è quello di valutare la conformità o meno, sia in termini di principio che di importo, della rettifica operata all’estero rispetto a tale principio.Tale valutazione, in base al provvedimento, si inquadra all’interno delle mutual agreeement procedures, rappresentando sempre la prima fase (quella cosiddetta unilaterale) di una Map. La soluzione pare coerente sia con il commentario Ocse post Beps sia con la direttiva 2017/1852. In particolare il commentario (ad esempio, l’articolo 25, paragrafi 30, 31 e 32) incasella espressamente la rettifica unilaterale nella prima fase della Map.

Parimenti la direttiva che, all’articolo 3, paragrafo 5, ultima parte, prevede che l’Autorità competente «può decidere di risolvere la questione controversa su base unilaterale senza coinvolgere le altre autorità competenti degli Stati membri interessati». Ne dovrebbe derivare che, nel caso in cui il gruppo ritenga che la doppia imposizione origini esclusivamente dalla non correttezza della pretesa dell’altro Stato, si dovrà ricorrere ad analoga procedura unilaterale nell’altro Stato o direttamente alla Map, senza quindi necessariamente dover percorrere la strada della rettifica unilaterale in Italia.

L’innesto quale prima fase della Map, peraltro, potrebbe riverberare effetti anche in tema di ricorso giurisdizionale in caso di valutazione negativa. In base all’impostazione, nel caso in cui l’Agenzia si esprima un parere negativo, si dovrebbe aprire esclusivamente la seconda fase della Map e ciò in maniera automatica e senza ulteriore impulso del contribuente.

La rimozione della doppia imposizione, di conseguenza, sarà rimessa alle autorità competenti degli Stati coinvolti con le ordinarie conseguenze in tema di rapporti tra Map e tutela giurisdizionale interna nei confronti della rettifica primaria.

Anche tale impostazione pare essere in linea con gli standard internazionali secondo cui non vi è alcun automatismo tra rettifica primaria effettuata nell’altro Stato e rettifica corrispondente, salvo il caso di arbitrato obbligatorio.Quindi solo in presenza di arbitrato obbligatorio sarà possibile scongiurare l’eventualità che, in assenza di un accordo tra gli Stati all’interno di una Map, persista la doppia imposizione.

Da evidenziare, infine, che per il testo definitivo, a esito del parere positivo, il rimborso è solo una delle possibili modalità con cui il contribuente potrà ottenere ristoro.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 108954 del 30 maggio 2018

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