Adempimenti

Visto di conformità, l’integrativa evita le sanzioni se gli intermediari non coincidono

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di Roberto Caramelli e Gianluca Settepani

Dichiarazione integrativa per evitare le sanzioni nel caso in cui l’intermediario che abbia apposto il visto di conformità non sia lo stesso che ha predisposto e trasmesso la dichiarazione dei redditi.
È la possibile via d’uscita dopo la risoluzione 99/E/2019 (si veda Il Quotidiano del Fisco del 30 novembre) che ha chiarito la necessità della (triplice) identità soggettiva tra il professionista che certifica la conformità e il professionista che assolve le funzioni di trasmissione e di predisposizione della dichiarazione “vistata”.
Sotto il profilo operativo l’allineamento soggettivo impone l’indicazione del codice “2” (dichiarazione predisposta da chi effettua l’invio) nel campo soggetto che predispone la dichiarazione della sezione del Frontespizio denominato «Impegno alla presentazione telematica» e non il codice “1” che viceversa indica che la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente.
La necessità che il professionista debba procedere anche alla predisposizione della dichiarazione oggetto di asseverazione discende, per il comparto delle imposte dirette, dall’articolo 35, comma 3 del D.Lgs 241/1997 in virtù dell’esplicito richiamo dell’articolo 1, comma 574, della legge 147/2013.
Pertanto occorre porre estrema attenzione alla corretta scelta del codice da utilizzare nel frontespizio, in quanto la scelta del codice “1” (dichiarazione predisposta dal contribuente) appare inconciliabile con le formalità richieste dalle disposizioni sopra citate.
In relazione ai possibili comportamenti del contribuente e soprattutto del professionista non in linea con la citata prassi ministeriali, come richiamato dalla risoluzione 99/E, vi potrebbero essere per il primo le conseguenze previste dall’articolo 13, comma 4, del Dlgs 471/1997, con il recupero del credito superiore a 5.000 euro utilizzato in compensazione, oltre all’applicazione delle sanzioni e interessi, mentre per il professionista le conseguenze del rilascio infedele del visto ex articolo 39 del Dlgs 241/1997.
In conclusione, ancorché la risoluzione 99/E 2019 (uscita proprio a ridosso del termine di presentazione della dichiarazione) specifichi che alle condotte già poste in essere gli uffici valuteranno caso per caso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 10 della legge 212/2000, che prevede la non punibilità delle violazioni determinate da obiettive condizioni di incertezza della norme, appare consigliabile per i professionisti che nel apporre il “visto” non abbiano attestato anche la predisposizione delle dichiarazione, d’inviare una dichiarazione integrativa indicando il codice “2” nel frontespizio.

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